Contributo per la riduzione del canone di locazione, al via le istanze

Con provvedimento n. 180139 del 6 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate illustra i contenuti, le modalità operative e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore dei locatori per la riduzione dell’importo del canone di locazione (articolo 9-quater del D.L. 137/2020, Decreto Ristori, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176/2020).

Si tratta di un contributo che viene riconosciuto previa presentazione, dal 6 luglio al 6 settembre 2021, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del locatore che possiede i requisiti previsti.

Il contributo è pari al 50% dell’importo complessivo delle riduzioni entro il limite massimo di euro 1.200 annui per singolo locatore dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Agenzia delle entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021. In base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Per accedere al contributo è necessario che vengano rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

  • l’immobile locato sia adibito a uso abitativo, vale a dire di categoria catastale da A/1 a A/11 con esclusione della categoria A/10;
  • l’immobile locato sia situato in un Comune ad alta densità abitativa;
  • l’immobile locato sia utilizzato quale abitazione principale del conduttore che vi stabilisce la residenza anagrafica;
  • il contratto di locazione abbia la data di inizio locazione non successiva al 29 ottobre 2020 e non risulti cessato alla stessa data;
  • il contratto di locazione sia stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • il contratto di locazione sia stato registrato con modello RLI e “tipologia contratto” L1, L2 o L3 (oppure con modalità previgenti e indicazione di tipologia di contratto abitativo);
  • il locatore abbia stipulato con decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020, o stipulerà successivamente all’istanza, una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone di locazione relative ad almeno una mensilità dell’anno 2021;
  • le rinegoziazioni stipulate siano state già comunicate all’Agenzia delle entrate o vengano comunicate entro il 31 dicembre 2021.

Nella Guida che è stata predisposta dall’Agenzia viene risolto il dubbio riguardante la compatibilità della misura in esame con la cedolare secca, prevedendone la possibilità in quanto il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione è irrilevante. Sono, quindi, ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.

I locatori interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza, da trasmettere all’Agenzia esclusivamente in modalità telematica. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021.

A partire dal 6 settembre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sarà riportato l’importo virtuale del contributo, calcolato in ragione di quanto comunicato con l’istanza. Tale importo potrà non coincidere con quanto verrà effettivamente erogato, che potrà essere determinato solo dopo il 31 dicembre 2021 in base alle rinegoziazioni effettivamente comunicate. Se le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori. La percentuale di erogazione sarà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN