Prospetto capitale e riserve: quadro RS del modello Redditi SC

Come ogni anno le società di capitali sono tenute alla compilazione del “prospetto del capitale e delle riserve” contenuto nel quadro RS del modello Redditi SC, che va compilato al fine di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali. Chiariamo quali sono le novità di quest’anno e quali sono le corrette modalità di compilazione.

Il prospetto deve essere compilato per raccordare i dati del patrimonio netto civilistico con la loro riclassificazione ai fini fiscali. Il prospetto quindi non ha valenza civilistica ma tende a monitorare la classificazione fiscale delle poste di patrimonio netto, alla luce delle norme che sovraintendono la tassazione della distribuzione o altro utilizzo, del capitale e delle riserve.

A questo proposito è bene tenere presente quanto disposto dall’art. 47 c.1 del TUIR che dispone che, indipendentemente dalla deliberazione assembleare (che quindi potrebbe disporre la distribuzione di riserve di capitale), ai fini fiscali si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili disponibili (per la parte di essi non accantonata eventualmente in sospensione d’imposta).

Ancora il Decreto del MEF del 26.5.2017, anche a proposito della determinazione delle percentuali da applicare per il concorso al reddito complessivo dei dividendi, fa riferimento alla compilazione del “prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. In particolare, rispetto alla presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili di cui sopra, il D.M. prevede che, in caso di distribuzione ai soci PF, si inizino ad intaccare le riserve prodotte fino al 2007 e poi le successive.

Ecco quindi l’importanza rivestita dal prospetto capitale e riserve, dal quale quindi si evincerà il trattamento fiscale degli utilizzi-decrementi, delle poste di patrimonio netto.

Al di là della mera compilazione dei righi (alla quale comunque si accennerà), approfondiamo alcuni punti che caratterizzano il prospetto fiscale in esame, in modo da poterne più facilmente comprendere il significato e le modalità di compilazione.

La disposizione fiscale dell’art. 47 c. 1 vuole evitare che, mediante la distribuzione di riserve formalmente di capitale (per es. versamenti dei soci a fondo perduto o in c/ capitale) si ottenga l’esclusione di somme dal reddito imponibile dei percipienti che non avverrebbe se si distribuissero utili. A questo proposito si deve precisare che, nel caso in cui non ci fossero riserve di utili liberamente distribuibili (per es. ci fosse solo la riserva legale) la presunzione non opererebbe e quindi, anche fiscalmente, rileverebbe la distribuzione delle riserve di capitale.

La tassazione della distribuzione di utili nel tempo ha subito diverse variazioni ma, fino a quelli prodotti nell’esercizio 2017, per i percettori persone fisiche non imprenditori possessori di quote di partecipazione “qualificate”, si è tenuto conto dell’IRES pagata dalla società. Pertanto i percettori di cui si è detto hanno assoggettato a tassazione ordinaria progressiva secondo i propri redditi solo la parte degli utili scorporata da una percentuale che neutralizzava le imposte già gravanti sulla società. Dal 2018 la tassazione per i soci persone fisiche non imprenditori, percettori di utili, è stata uniformata per gli utili derivanti sia da partecipazioni definite qualificate che non, con una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Fanno eccezione gli utili conseguiti sulla base di partecipazioni qualificate, prodotti fino al 31 dicembre 2017, e oggetto di deliberazione di distribuzione ai soci (predetti) fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, che saranno assoggettati alla tassazione vigente prima dell’ultima modifica.Le riserve di capitale e di utili devono essere distintamente indicate nel prospetto di cui trattasi, ma all’interno di esse non vanno ulteriormente specificate, per cui i dati da fornire saranno per “masse” a prescindere dalle sotto-distinzioni presenti in bilancio.

Il rigo RS130 comprende il capitale, gli incrementi e decrementi verificatisi nell’esercizio e nell’ultima colonna la loro somma algebrica, mentre nelle colonne 5 e 9 (vedi righi distinti) si indicheranno la parte di capitale formatosi negli esercizi precedenti a seguito dell’imputazione di riserve di utili e in sospensione d’imposta.

Il rigo RS131 comprende le riserve di capitale, gli incrementi e decrementi verificatisi nell’esercizio e, nell’ultima colonna, la loro somma algebrica.

Il rigo RS132 comprende le particolari riserve costituitesi prima della trasformazione delle società di persone in società di capitali e che poi hanno trovato capienza nel capitale netto di trasformazione; pertanto, considerata la tassazione per trasparenza che contraddistingue l’imposizione degli utili delle società di persone, esse non saranno tassate all’atto della loro distribuzione ai soci.

Il rigo RS133 comprende l’indicazione delle particolari riserve alimentate con utili di esercizio derivanti dal regime opzionale di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

Il rigo RS134 comprende, nella sequenza di colonne già indicata per le voci precedenti, le riserve di utili (si ricorda anche queste eventualmente riclassificate ai fini fiscali) mentre dal rigo RS135 al rigo RS136B vanno indicate le quote relative all’ammontare delle riserve di utili che si sono prodotti nei periodi fino al 2007/2016/2017/2019 e che possono subire solo decrementi.

I righi RS 137–138 e 139 riguardano le particolari casistiche delle riserve alimentate con utili formatesi prima dell’inizio e durante la gestione esente regime SIIQ e SIINQ anche per la parte riferentesi a contratti di locazione di immobili.

Infine, il rigo RS 140 accoglie le riserve in sospensione d’imposta con la sequenza di colonne già indicata per le voci precedenti.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo