DL sostegni bis: spuntano nuovi crediti d’imposta per la formazione professionale

Nella Legge di conversione del DL “sostegni-bis”, approvata dalla Camera e in attesa del via libera del Senato, sono stati introdotti due nuovi crediti d’imposta per la formazione. Vediamo di cosa si tratta.

Il primo, probabilmente quello che riscuoterà maggiori consensi, è stato introdotto dal nuovo art. 48-bis e consta in un credito d’imposta per le imprese che sostengono costi correlati ad attività di formazione professionale di alto livello. Il credito è pari al 25% delle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti “solari”) ed è riconosciuto a tutte le imprese richiedenti, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Le spese che danno diritto al bonus, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, sono quelle relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’Estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”. Tale credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24; le disposizioni attuative saranno in seguito definite con apposito decreto.

Il secondo credito d’imposta, sempre nel campo formazione, è stato introdotto dall’art. 60-bis e si tratta di un credito da destinare alle imprese che effettuano donazioni, sotto forma di borsa di studio, a università pubbliche e private e/o scuole di formazione manageriale con la finalità di sviluppare competenze manageriali. Il bonus è riconosciuto fino al 100% delle donazioni effettuate per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese. L’importo massimo è di 100.000 euro ed è compensabile esclusivamente tramite modello F24. Anche per questa seconda tipologia di credito d’imposta, saranno definite con successivo decreto le disposizioni attuative.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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