Nuove regole UE per l’accesso al credito delle imprese

Dal 21 luglio 2021 sono entrati in vigore in Italia gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti applicabili anche alle micro imprese. Tecnicamente si tratta di orientamenti di vigilanza da parte della Banca d’Italia nei confronti di tutte le banche e intermediari finanziari art.106 italiani, che incidono particolarmente nel rapporto banche – imprese.

Gli Orientamenti saranno applicati dal 21 luglio 2021 per le nuove concessioni di prestiti e anche per i prestiti già in essere a questa data, se i loro termini e condizioni saranno significativamente modificati dopo il 30 giugno 2022.

Le nuove regole porteranno gli istituti finanziari ad approfondire aspetti che finora erano rimasti un po’ a margine delle valutazioni da essi effettuate per determinare il grado di merito creditizio dei loro clienti.

In particolare il § 5 del documento EBA che tratta delle “Procedure per la concessione di prestiti” prevede che, ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti creditizi dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:

  1. finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;
  2. reddito e flusso di cassa;
  3. posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;
  4. modello di business e, se del caso, struttura aziendale;
  5. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;
  6. garanzia reale (per i prestiti garantiti);
  7. altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali;
  8. documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti).

Inoltre, nel § 5.2.5 dedicato ai “Prestiti a microimprese e piccole imprese”, si legge che gli enti creditizi “dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso, il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell’ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività”. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti creditizi dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia.

Infine, gli Enti creditizi possono considerare la possibilità di utilizzare le informazioni, i dati e gli elementi probatori specifici di cui all’allegato n. 2 contenuto nel documento che, sempre nel caso di prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese, prevede:

  1. Informazioni sulla finalità del prestito;
  2. Se del caso, prova della finalità del prestito;
  3. Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile, se del caso;
  4. Relazione/prospetto di anzianità dei crediti;
  5. Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito;
  6. Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa);
  7. Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali;
  8. Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento;
  9. Informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso;
  10. Informazioni sulle clausole restrittive esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso;
  11. Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta;
  12. Informazioni sulla garanzia reale, se del caso;
  13. Attestazione della proprietà della garanzia reale, se del caso;
  14. Attestazione del valore della garanzia reale;
  15. Attestazione dell’assicurazione della garanzia reale;
  16. Informazioni sull’esigibilità della garanzia (nel caso di un prestito specializzato, descrizione della struttura e del pacchetto di garanzie reali dell’operazione);
  17. Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio di credito e garanti, se del caso;
  18. Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231-2007).

Ecco quindi che la configurazione del modello di business aziendale, l’elaborazione di piani di impresa in ottica prospettica (business plan) e correlati flussi di cassa, assumono, anche in quest’ambito, sempre più importanza anche per le imprese di ridotte dimensioni.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo