Con la circolare n. 9/E del 21 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti inerenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fornendo importanti precisazioni in merito ai tanti dubbi applicativi che da mesi attanagliano operatori e professionisti. Ecco gli aspetti più significativi tratti dalla corposa circolare formulata dai tecnici dell’Agenzia.
Uno degli aspetti su cui si sofferma il documento di prassi concerne l’arco temporale di applicazione tra la vecchia disciplina di cui alla L. n. 160/2019 e la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 178/2020 con decorrenza dal 16 novembre 2020 sovrapponendosi temporalmente alla normativa precedente. Si riteneva da più parti che il contribuente potesse scegliere l’agevolazione più conveniente tra i crediti della L. n. 160/2019 e quelli della L. n. 178/2020. L’Agenzia però ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo i seguenti casi:
- investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”);
- investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 non risulti effettuata la c.d. prenotazione.
Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
La questione nasceva per via della mancanza di una norma transitoria che procedesse al coordinamento delle due discipline agevolative. La data del 16 novembre 2020 dovrà essere considerata quale “spartiacque” tra il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L.178/2020. Ne consegue che, nel caso di investimenti per i quali, alla data del 15 novembre, si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20%, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina di cui alla L. 160/2019. La nuova disciplina opera a partire dagli investimenti prenotati dal 16 novembre.
Nella circolare vengono trattati numerosi temi, tra i quali si segnalano i seguenti ulteriori chiarimenti:
- rispetto all’acquisto agevolato di beni inferiori a euro 516,64, fermi restando i contenuti della normativa in esame, non sussistono limitazioni circa l’ammissibilità al credito di imposta di beni di valore inferiore a euro 516,64. Inoltre non si ritiene che l’integrale deducibilità possa rappresentare un fattore ostativo alla fruizione del credito d’imposta;
- l’IVA relativa alle singole operazioni di acquisto totalmente indetraibile (art 19-bis 1 DPR 633/1972, ovvero per opzione di cui all’art. 36-bis DPR n. 633/1972) costituisce una componente di costo dei beni agevolabili. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale;
- l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per importi superiori a euro 5.000 non è subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità. Si tratta di un credito d’imposta di natura agevolativa non riconducibile alle ipotesi per le quali vige l’obbligo del visto di conformità (crediti IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP);
- nel caso in cui la quota annuale o parte di essa del credito d’imposta non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall’anno successivo;
- salvo che sussista il divieto di cumulo nell’ambito di altre misure di sostegno, l’agevolazione in esame è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Nella determinazione del costo sostenuto, posto che il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP, la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, deve essere maggiorato del risparmio d’imposta che si determina a seguito dell’irrilevanza del credito ai fini fiscali. Nel caso in cui la sommatoria del cumulo delle agevolazioni (compreso il risparmio di imposta) fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN