Nel modello 730/2021 esordisce la limitazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 in tema di detrazioni IRPEF. Nello specifico, il comma 629 della Legge n.160/2019 in commento, ha limitato la detrazione delle spese, per le quali spetta il rimborso del 19%, per tutti i contribuenti che superano una determinata soglia reddituale.
La detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 spetta nella seguente misura:
- fino a 120.000 euro di reddito: per l’intero importo;
- per i redditi superiori a 120.000 euro ma inferiori a 240.000 euro: per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro diminuiti del reddito complessivo, e 120.000 euro: (240.000 – reddito ) / 120.000;
- oltre i 240.000 euro di reddito: nessun importo.
Il reddito complessivo utile per determinare la misura della detrazione consentita viene calcolato al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Tuttavia va precisato che, ai fini della corretta determinazione di tale soglia reddituale, vanno inclusi i redditi d’impresa o lavoro autonomo assoggettati al regime forfettario (Legge 190/2014) e quelli derivanti da cedolare secca sulle locazioni.
Le spese detraibili al 19% che rientrano in tale calcolo sono tutte quelle previste dall’art. 15 del TUIR ad esclusione di quelle relative agli interessi passivi per prestiti o mutui agrari, di quelle relative agli interessi passivi su mutui ipotecati per acquisto/costruzione dell’abitazione principale e di quelle per spese sanitarie per le quali non esiste alcuna limitazione legata al reddito complessivo prodotto nell’anno.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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