Scade il 20 agosto 2021 la richiesta di rimborso o, in alternativa, in compensazione, del credito IVA trimestrale maturato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 (secondo trimestre solare 2021). Lo slittamento è dovuto al fatto che il 31 luglio (giorno di scadenza naturale) cade di sabato con la conseguente possibilità di fruire della sospensione feriale dei primi venti giorni di agosto. L’istanza deve essere presentata utilizzando il Modello IVA TR, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998.
Secondo l’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso esclusivamente dai contribuenti in possesso di determinati requisiti che si ritrovano in certe condizioni (ex art. 30, comma 2, lettere a), b), c) d) ed e). In particolare, si tratta dei soggetti:
- che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili. In questo ambito sono ricomprese le operazioni effettuate con la scissione dei pagamenti o split payment e le operazioni in inversione contabile o reverse charge;
- che effettuano operazioni non imponibili (ex articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
- prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali,
- prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione,
- prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione,
- prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972 (articolo 8 della Legge comunitaria 217/2011);
- non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-terP.R. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
È possibile riscontrare ulteriori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:
- se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo a seguito della presentazione dell’istanza;
- il superamento del limite di 000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione;
- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità (ex art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
I soggetti che applicano gli ISA e che conseguono il livello di affidabilità fiscale pari a 8 sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui (ex art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017). In sede di compilazione del modello IVA TR non è necessario fornire tale informazione in quanto il riscontro della sussistenza del conseguimento del livello di affidabilità fiscale richiesto è operato dall’Agenzia delle Entrate che verifica i dati del modello ISA corrispondente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN