Cambiano ancora le regole per fruire del Superbonus 110%. Dal 5 agosto è operativo su tutto il territorio nazionale il nuovo modello CILA che tiene conto delle semplificazioni contenute nel D.L. 77/2021 al fine di facilitare la fruizione del beneficio fiscale. Il modello CILA è stato messo a punto dalla Conferenza Unificata ed è reperibile sul sito funzionepubblica.gov.it.
Secondo il comma 13-ter del D.L. 34/2020 che risulta modificato dall’art. 33, comma 1, lett. c) del D.L. 77/2021:
- si utilizza la comunicazione di inizio attività asseverata (modello CILA Superbonus) per tutti gli interventi ex art. 119 del DL 34/2020 che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione che rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia e che sono subordinati alla presentazione di una SCIA;
- nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, di cui all’art. 9-bis comma 1-bis del DPR 380/2001.
È lo stesso ministero della Pubblicazione amministrazione a chiarire i contenuti del nuovo modello CILA per il Superbonus 110% laddove evidenzia la necessità dei soli “estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio) …” sottolineando che “non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo” che risultava particolarmente complessa e onerosa, essendo sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare”.
La semplificazione comporterà, si legge sul sito della Funzione Pubblica, uno snellimento della documentazione tecnica con il vantaggio di eliminare le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).
Con l’introduzione del modello CILA, la decadenza del Superbonus 110% ex art. 49 del DPR 380/2001 potrà poi aversi “esclusivamente nei seguenti casi”:
- mancata presentazione della CILA;
- realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata;
- assenza, nella CILA, dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell’immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell’immobile è stata completata ante 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del Superbonus 110% sulle spese.
Particolarmente utile risulta la tabella riepilogativa degli allegati alla CILA-Superbonus, che spiega anche quando le singole certificazioni sono necessarie.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN