Il Decreto Sostegni bis (DL n.73/2021) apre le porte del bonus locazioni alle imprese con ricavi superiori a 15 milioni di euro.
Come noto, il bonus locazioni è un credito di imposta, previsto originariamente dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), di ammontare pari al 60% del canone di affitto pagato. Tale credito spettava alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, purché attestassero di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente.
Successivamente, la disciplina del bonus locazioni è stata più volte ritoccata dai diversi decreti emergenziali, da ultimo proprio dal Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021) che ha prorogato al 31 luglio 2021 l’agevolazione per tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio (imprese turistico ricettive, tour operator) e ha introdotto una nuova versione del credito d’imposta che premia tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione, a condizione che nel periodo “1 aprile 2020 – 31 marzo 2021” abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto al periodo “1 aprile 2019 – 31 marzo 2020”.
Ma la grande novità non risiede soltanto nella modalità di verifica del calo del fatturato, che non va più fatta mese per mese ma complessivamente nell’arco dei 12 mesi, ma sta anche e soprattutto nel perimetro di applicazione del bonus affitti. Stavolta il legislatore ha pensato ai soggetti con volume d’affari importante. Infatti il comma 2-bis del Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021) ha previsto che il credito d’imposta locazioni spetta anche “alle imprese con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Fortunate le imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019: per loro è più agevole accedere al beneficio perché non devono dimostrare il decremento di fatturato.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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