Con l’applicazione dell’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012) si è conclusa la piccola guerra quotidiana tra Amministrazione e cittadino in tema di certificazione attestante stati, qualità personali e fatti. In sostanza è sancito l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di reperire la certificazione richiesta direttamente dagli Enti che la posseggono.
In alternativa potrà essere richiesta, al cittadino, la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà, come indicate agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Il divieto di richiedere certificati ai cittadini dovrà essere osservato non solo dalle Pubbliche Amministrazioni, ma anche dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza (ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000).
Ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni (per esempio registro delle imprese, albi tenuti dalla Camera di Commercio) sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare a pena nullità la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.
A tal fine, le amministrazioni e i gestori devono adottare tutte le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. La mancanza della dicitura, oltre che a rendere nullo l’atto, costituirà violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile del provvedimento (così come previsto dalla lettera c-bis del comma 2, dell’articolo 74, del D.P.R. n. 4452000, introdotta dall’articolo 15 della citata legge di stabilità 2012).
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
Inoltre, per il tramite dell’ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori hanno quindi due vie per conoscere stati e qualità del privato:
• reperire i dati direttamente dagli Enti che li possiedono;
• richiedere al privato l’autocertificazione degli stessi.
È evidente che per il cittadino la dichiarazione sostitutiva di una certificazione può costituire un’operazione insidiosa, esponendolo al rischio di errori, a volte gravi, per cui le due modalità non costituiscono soluzioni perfettamente fungibili. Preferibile sarebbe infatti, in special modo quando i dati da autocertificare sono complessi o numerosi, l’acquisizione d’ufficio delle notizie dagli Enti certificatori, riservando alla dichiarazione sostitutiva solo gli atti di notorietà (fatti che non sono certificati da nessun Ente pubblico).
Queste novità si estendono anche in campo lavoristico, laddove il committente o datore di lavoro è obbligato a denunciare alla Pubblica Amministrazione il proprio status o condizione. È il caso della presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in tema di sicurezza del lavoro (Art. 90, comma 9, lettera c del Testo unico 81/2008) che attesta la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.
In tal caso è sufficiente per il committente – obbligato a trasmettere all’amministrazione concedente il permesso di costruire il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi – presentare una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore.
Nei rapporti tra i privati, invece, il DURC, laddove necessario, sarà ottenuto dalle imprese mediante la richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno solo dei tre enti.
I primi commentatori l’hanno definita “decertificazione”.
Interrogando Google in tema di DECERTIFICAZIONE, lo stesso ci rimanda al termine DESERTIFICAZIONE. Sembrerebbe di buon auspicio per chi, da sempre, aspettava con ansia uffici e sportelli della Pubblica Amministrazione finalmente deserti.