Con la Circolare Inps del 9 agosto 2021, n. 125, l’Istituto interviene nuovamente in materia di ammortizzatori sociali, fornendo ulteriori indicazioni operative alla luce delle innumerevoli disposizioni attualmente in vigore.
Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73
Il Decreto Sostegni ha previsto, per determinate categorie di datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1 del D.L. n. 41/2021, la possibilità di ricorrere, in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo e Cigs), a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’Inps precisa che la previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015.
Rientrano, pertanto, nella previsione legislativa di cui al Decreto Sostegni bis tutti i datori di lavoro in argomento, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Per poter accedere al beneficio i datori di lavoro devono:
- aver subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato almeno pari al 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
- aver sottoscritto accordi collettivi aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le RSU ovvero RSA, di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Il periodo di Cigs usufruito non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 148/2015 (durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile).
Infine, i datori di lavoro beneficiari del trattamento di cui si tratta non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.
Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale
Il D.L. n. 73/2021 prevede inoltre l’esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015.
L’Inps precisa che devono intendersi potenziali beneficiari delle suddette misure i datori di lavoro:
- destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria;
- coloro che, sempre appartenenti al settore industriale e in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015).
Non sono, invece, beneficiari i datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria (es: aziende del commercio con più di 50 dipendenti).
Con riferimento alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria l’Istituto sottolinea che la decorrenza del 1° luglio 2021, prevista dalla norma, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal D.L. n. 41/2021. Pertanto, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione o riduzione dell’attività aziendale e per assicurare una più agevole gestione delle richieste che prevedono interventi per periodi che decorrono dall’inizio della settimana, il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria potrà essere richiesto a decorrere dal 28 giugno 2021. Tale possibilità è riservata esclusivamente ai datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti di cui al Decreto Sostegni.
Le sole deroghe alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 148/2015 che regola l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi (Cigo e Cigs) sono le seguenti:
- mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale;
- con riferimento alla Cigs, in considerazione della proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, possibilità di derogare i termini procedimentali di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015.
Inoltre, tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 non rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015 (rispettivamente durata massima complessiva dei trattamenti ordinari e straordinari di 24 mesi in un quinquennio mobile e durata massima del trattamento ordinario di 13 settimane prorogabili fino a un massimo complessivo di 52 settimane) e che gli stessi sono neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.
Ai fini della trasmissione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria trova applicazione la disposizione contenuta nell’articolo 15 del D.Lgs. n. 148/2015 (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre per eventi oggettivamente non evitabili la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento).
In sede di prima applicazione della norma, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni o riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da luglio 2021, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.
Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40-bis del D.L. n. 73/2021
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è intervenuto anche il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 (oggi abrogato e confluito nel D.L. n. 73/2021) che ha previsto l’inserimento dell’articolo 40-bis nel D.L. n. 73/2021.
La disposizione ha introdotto un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento di Cigs è rivolto ai datori di lavoro destinatari del trattamento ordinario di cassa integrazione (art. 10 D.Lgs. n. 148/2015) a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (Cigo e Cigs).
La misura, concessa in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica
L’articolo 45 del Decreto Sostegni bis prevede la possibilità di prorogare, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.
Datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili
L’articolo 50-bis, comma 2, del D.L. n. 73/2021, recependo il disposto dell’articolo 4 dell’abrogato D.L. n. 99/2021, ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti ordinari di cassa integrazione guadagni, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, individuati con i codici Ateco 13, 14 e 15, per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane.
Sono beneficiari del trattamento i lavoratori che risultino alle dipendenze al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore dell’abrogato D.L. n. 99/2021) dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Anche per il ricorso a questa tipologia di ammortizzatore sociale non è necessario il pagamento del contributo addizionale.
Possono accedere alle ulteriori 17 settimane di Cigo Covid-19 anche le imprese, appartenenti ai settori sopra indicati, che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di Cigs a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto.
Ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti (17 settimane), l’Inps chiarisce che, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione o riduzione dell’attività aziendale, il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto a decorrere dal 28 giugno 2021, qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti ordinari ai sensi del Decreto Sostegni.
Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (Decreto Legge del 20 luglio 2021, n. 103)
Infine, anche il Decreto Legge n. 103/2021 è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo, per i datori di lavoro che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, la possibilità di richiedere, in via eccezionale, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale (Cassa Covid-19), per una durata massima di 13 settimane fruibili sino al 31 dicembre 2021.
Tale trattamento è riconosciuto anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e che devono ulteriormente sospendere il programma di Cigs a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato