Viene prorogato dal 1° al 31 ottobre 2021, anziché dal 1° al 30 settembre 2021, il periodo temporale per la comunicazione inerente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 (DL “Sostegni-bis”). È il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria a renderlo noto, con un comunicato pubblicato il 31 agosto scorso.
Nella nota ministeriale si legge che i motivi della proroga sono legati agli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica per via delle recenti modifiche legislative (art. 67, comma 10 del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106).
Nella versione aggiornata, il bonus pubblicità, per gli anni 2020, 2021 e 2022, spetta:
- alle imprese (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato);
- ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- nonché agli enti non commerciali.
La base di calcolo del credito d’imposta non sarà più il valore incrementale dell’investimento programmato e realizzato nel corso dell’anno, ma l’importo dell’intero investimento programmato ed effettuato. La percentuale del bonus pubblicità è prevista nella misura unica del 50%, sia per gli investimenti sulla stampa che per quelli su radio e TV.
In linea generale, sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
- giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Sono escluse le spese:
- per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi, di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
- per grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.
L’accesso all’agevolazione si ottiene presentando, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- il modello “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare la conformità degli investimenti ai requisiti richiesti.
Per la concessione dell’agevolazione non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 90 milioni di euro, si procederà con la ripartizione percentuale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN