Arriva un importante chiarimento dell’Agenzia delle entrate per stabilire se, in caso di lavoro agile effettuato per conto di una società estera in Italia, sia possibile applicare la retribuzione convenzionale. Analizziamo il caso.
Cos’è la retribuzione convenzionale?
Ai fini della tassazione in Italia, per i lavoratori dipendenti che ai sensi dell’art. 2 del Tuir sono considerati fiscalmente residenti in Italia e che effettuano l’attività lavorativa all’estero, al verificarsi di determinate condizioni, la normativa interna (comma 8-bis dell’art.51 del Tuir) stabilisce che il reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (cioè un reddito prodotto in base ad uno specifico contratto che preveda in via esclusiva il rapporto di lavoro nello Stato estero), da soggetti che lì risiedono per un periodo superiore ai 183 giorni nell’arco dei dodici mesi, debba essere determinato in base alle retribuzioni convenzionali definite annualmente entro il 31 gennaio mediante apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Il caso specifico
Nella Risposta 590 dello scorso 15 settembre viene analizzato in caso in questione.
La richiesta
L’Istante, società italiana appartenente a un gruppo tedesco che distacca una propria dipendente presso una consociata tedesca priva di stabile organizzazione in Italia, chiede se lo svolgimento occasionale in Italia, da remoto applicando il c.d. lavoro agile, della prestazione lavorativa della dipendente possa compromettere la possibilità di applicare la retribuzione convenzionale.
La risposta
Secondo l’Agenzia, non sussistono i presupporti per l’applicazione della retribuzione convenzionale ai fini della determinazione del reddito.
I motivi
Secondo quanto stabilito dall’art.51 c.8-bis del Tuir, si afferma, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore distaccato deve essere inquadrato in una della categorie per le quali è fissata la retribuzione convenzionale;
- l’attività deve essere svolta all’estero permanentemente e stabilmente e deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- il dipendente deve soggiornare all’estero per un periodo superiore a 183 giorni, nell’arco di dodici mesi.
Poiché la tassazione deve avvenire nel Paese in cui è fiscalmente svolta l’attività lavorativa e il lavoratore deve fisicamente essere presente nello Stato estero, nel caso specifico (dipendente distaccata in Germania che svolge l’attività in Italia in modalità di lavoro agile) soggiornando all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni, non è possibile l’applicazione della retribuzione convenzionale.
Rita Martin – Centro Studi CGN