Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, diventa obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Chiariamo quali sono i soggetti destinatari e quelli esclusi, quali sono le modalità di controllo e le eventuali sanzioni.
Soggetti destinatari e soggetti esclusi
A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, è obbligatorio essere in possesso ed esibire il Green Pass per il personale:
- delle amministrazioni pubbliche;
- delle autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- della Banca d’Italia;
- degli enti pubblici economici;
- degli organi di rilievo costituzionale;
- titolare di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
L’obbligo del possesso della Certificazione Verde Covid-19 è richiesto anche per coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato, compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti, colf e badanti.
Il Legislatore dispone, inoltre, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie non possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono il Green Pass. Medesima disposizione si applica anche nei confronti dei magistrati onorari.
Sono infine tenuti al rispetto delle predette disposizioni anche coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un’attività di tipo pubblico o privato, anche sulla base di contratti esterni.
Sono invece esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Procedure
I datori di lavoro sono tenuti a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle Certificazioni Verdi, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
I datori di lavoro devono inoltre individuare, mediante atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi posti dalla normativa.
La verifica deve essere effettuata tramite l’applicazione VerificaC 19 che garantisce l’autenticità e la validità delle Certificazioni Verdi senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Controllo
Sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni relative al possesso del Green Pass i datori di lavoro del personale dipendente pubblico e privato.
Con riferimento ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un’attività di tipo pubblico o privato, anche sulla base di contratti esterni, il controllo deve essere effettuato non solo dai datori di lavoro presso i quali prestano la propria attività ma anche dai rispettivi datori di lavoro.
Sanzioni
Qualora non vengano effettuati i controlli relativi al possesso del Green Pass, ovvero in caso di mancata definizione da parte del datore di lavoro delle modalità operative per le necessarie verifiche risulta applicabile una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1.000€.
Invece, nelle ipotesi in cui il personale, con intento fraudolento, non sia in possesso o non esibisca la Certificazione Verde in caso di controllo, al medesimo lavoratore si applica una sanzione di importo compreso tra 600 e 1.500€, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Il Legislatore introduce poi un regime sanzionatorio differenziato per il personale del settore pubblico e privato.
Alla luce delle nuove disposizioni, permangono ancora alcuni dubbi in merito al controllo delle Certificazioni Verdi, in quanto la normativa cita anche il controllo a campione e preferibilmente effettuato al momento dell’accesso nel luogo di lavoro. Pertanto, si pone la questione di quando e ogni quanto debba essere effettuato il controllo. Infatti, il Green Pass ha durata differenziata in base al motivo per il quale è stato rilasciato. La conoscenza della durata del Green Pass renderebbe le operazioni di controllo più snelle e rapide. Tuttavia, la durata della Certificazione Verde permetterebbe al datore di lavoro ovvero al soggetto delegato al controllo di conoscere ad esempio se il lavoratore risulta vaccinato.
Altra questione sorge con riferimento alla normativa applicabile qualora un lavoratore, dipendente di un’azienda con meno di 15 dipendenti, non risulti in possesso del Green Pass al momento dell’accertamento da parte del datore di lavoro o soggetto delegato.
Dubbi questi ultimi che dovranno essere chiariti quanto prima, data l’imminente applicazione dell’obbligo al possesso della Certificazione Verde per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato