In ossequio alla politica dei bonus a sostegno delle attività economiche penalizzate dalla pandemia da Covid-19, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il DM avente ad oggetto le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche costrette alla chiusura. Si rende così concreto quanto previsto all’art. 2, comma 1 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) che ha istituito un apposito Fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, con la finalità di favorire e sostenere la continuità delle attività economiche particolarmente colpite dagli effetti della pandemia.
In particolare, i beneficiari delle misure di aiuto sono i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione:
a) titolari di partita IVA attiva al 23/07/2021 (data di entrata in vigore del DL 105/2021), che a tale data svolgevano quale attività prevalente (comunicata col mod. AA7/AA9), chiusa per effetto delle misure di prevenzione, quella individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”: il contributo spetta ripartendo lo stanziamento (20 milioni di euro) per tutti i richiedenti, nel limite di 25.000 euro per beneficiario;
b) titolari di partita IVA attiva al 25/05/2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni-bis), che:
- al 26 maggio 2021 svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO indicati nell’allegato al DM, riportati nella tabella in calce (riferite al settore dello sport e dello spettacolo, in generale);
- dichiarino nell’istanza per l’accesso al contributo di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1/01/2021 ed il 25/07/2021.
Non fruiscono dell’agevolazione restandone esclusi:
- i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia;
- i soggetti “in difficoltà” al 31/12/2019 (salvo quanto previsto per le micro e piccole imprese);
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del TUIR.
L’importo del contributo che potrà essere richiesto è determinato in ragione dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019, secondo il seguente schema:
- 3.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro;
- 7.500 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione;
- 12.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione.
In mancanza di ricavi/compensi 2019 verrà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro. In caso di insufficienza dei fondi “non prioritari” stanziati, si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo.
Nel rispetto di quanto indicato all’art. 10-bis del DL n. 137/2020, anche in questo caso il decreto ministeriale prevede espressamente che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Allo stesso tempo, i soggetti beneficiari dei contributi saranno tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della Legge n. 124 del 2017, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
Ecco i codici ATECO ammessi al beneficio in commento e riportati nel decreto pubblicato:
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13 Gestione di palestre
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
Si attende l’ultimo atto regolamentare, che verrà adottato entro il 6 dicembre, rappresentato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà le modalità di effettuazione dell’istanza con le istruzioni per l’accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN