A seguito della pubblicazione sul sito del MEF di una raccolta che tratta dei principali rilievi formulati dal Dipartimento delle finanze nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, approfondiamo alcuni aspetti di interesse, a corredo di quanto già analizzato nell’articolo “IMU: il MEF interviene e fa chiarezza su aspetti normativi che spesso i Comuni non recepiscono”.
Importi minimi
Si chiarisce che i Comuni non possono fissare importi minimi a debito e a credito diversi tra loro. Gli importi minimi da considerare, sia in caso di versamento dell’imposta, sia in caso di credito della stessa, non possono essere diversi, in quanto considerati in contrasto con i principi della buona fede e dell’affidamento tra contribuente e amministrazione pubblica.
Dilazione di pagamento
Il Comune non può concedere al contribuente una ripartizione del pagamento dell’importo dovuto risultante da avvisi di accertamento esecutivo fino a un massimo di 24 rate, nemmeno se lo stesso si trova di situazioni di difficoltà economica.
La Risoluzione 3/DF/2020 attribuisce all’ente locale ampio potere di dilazione delle imposte, ma nel rispetto del limite inderogabile di importi superiori a euro 6.000,01 e per una durata massima non inferiore a 36 rate mensili. Pertanto non è possibile concedere dilazioni per importi e in rate mensili inferiori.
Differimento dei termini di versamento
Non è ammesso al Comune il differimento del pagamento dell’imposta dal 16 giugno al 16 luglio.
Le scadenze per il versamento dell’IMU sono stabilite dalla Legge al 16 giugno (per la prima rata) e al 16 dicembre (per la seconda rata); vengono consentiti ai Comuni differimenti dei termini solo in caso ricorrano particolari situazioni.
Tale differimento, tuttavia, può essere esercitato dal Comune solo in riferimento alle proprie quote di entrata e non anche a quelle di competenza statale.
Pertanto la delibera comunale deve stabilire che viene esclusa dal differimento la quota riservata allo Stato del 0,76 per cento relativa agli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D.
Terreni agricoli
I Comuni non ricompresi nell’elenco inserito nella Circolare MEF 9/93 non possono prevedere l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli.
Per i Comuni che non rientrano nell’elenco citato l’esenzione in merito ai terreni agricoli è ammessa solo se:
- sono posseduti e condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole
- sono situati nel Comuni delle Isole minori (allegato A alla Legge 448/2001)
- sono a immutabile destinazione agricola a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Rimane possibile per il Comune di avvalersi della possibilità di azzerare l’imposta.
Rita Martin – Centro Studi CGN