Ad oggi, per l’anno 2021, sono già più di 3.000 i “mecenati” che hanno utilizzato l’Art bonus per salvaguardare il nostro patrimonio artistico e culturale. Vediamo di cosa si tratta.
Il D.L. n.83/2014 (convertito in Legge n.106/2014) ha introdotto un credito di imposta temporaneo, cosiddetto “Art bonus” (articolo 1), per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dell’arte. La Legge n. 208/2015 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, riconoscendo un’agevolazione del 65% sulle somme erogate.
L’agevolazione può essere fruita da tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro (sono escluse le erogazioni in natura) effettuate:
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali come definiti dall’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004);
- a sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico – orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza e dei circuiti di distribuzione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il Decreto-Legge n.34 del 19 maggio 2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia”, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso il sostegno anche ai: complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti.
Per i contribuenti titolari di reddito di impresa (società, enti commerciali, enti non commerciali che esercitano attività commerciale ed imprenditori individuali), il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Viceversa, ai contribuenti che non esercitano attività d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali), il credito di imposta viene riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo; in altre parole, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo, il limite massimo di fruibilità del credito.
Per usufruire del bonus è necessario che l’erogazione liberale in denaro venga effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Non è possibile beneficiare del credito d’imposta nel caso di utilizzo di metodi di pagamento diversi dai precedenti (ad esempio in contanti); è necessario inoltre conservare la documentazione attestante il versamento effettuato.
I contribuenti titolari di reddito di impresa possono utilizzare il credito di imposta, in compensazione mediante il modello di pagamento F24 (art.17, D.Lgs. n.241/1997), nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, devono riportare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
Michela Cancian – Centro Studi CGN