Trattamento fiscale delle operazioni di ribaltamento costi e ricavi per le reti di imprese

In tema di ribaltamento costi e ricavi per le reti di imprese, con una la risposta n. 623 dello scorso 24 settembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla rete di imprese al committente. La fattura per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione deve contenere la descrizione puntuale e precisa del servizio e avere l’indicazione del soggetto che lo ha reso. Vediamo i dettagli.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente (società che opera in una rete di imprese mista che raccoglie imprese realizzatrici di varie lavorazioni e professionisti) che, con un interpello, chiede lumi in merito al trattamento fiscale (ai fini delle imposte dirette e ai fini dell’imposta sul valore aggiunto) delle operazioni di ribaltamento di costi e ricavi fra rete di imprese e retisti.

La società chiede di sapere se, ai fini dell’applicabilità dei benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, possano trovare o meno applicazioni i principi forniti con la risposta n. 254 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate in tema di superbonus e servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili.

Nella fattispecie, la rete di imprese rappresenta un soggetto autonomo d’imposta e sottoscrive contratti di appalto e contratti d’opera per la realizzazione di interventi edilizi e assimilati, che hanno i requisiti previsti dalle diverse norme in tema di detraibilità fiscale.

I retisti che partecipano alla rete (imprese e liberi professionisti) sono invece le imprese esecutrici e i tecnici incaricati dal committente che si impegnano individualmente a svolgere il lavoro per conto della rete di impresa.

Tutte le operazioni di ribaltamento dei costi e dei ricavi della rete di imprese vengono trattati secondo un’ottica consortile di pareggio tra entrate e uscite.

Trattamento fiscale ai fini IVA

Nell’ipotesi in cui la rete di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale le imprese e i professionisti che partecipano alla rete effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della rete che, a sua volta, riaddebita i costi al committenti/beneficiario della detrazione, trova applicazione, ai fini IVA, l’articolo 3, comma 3, del DPR 633/72.

In buona sostanza, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, nel senso che hanno la stessa natura.

Il trattamento fiscale oggettivo dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario, si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori. Per l’Agenzia gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla rete al committente.

Al fine di documentare le spese oggetto di detrazione fiscale, la fattura emessa dalla rete di imprese per il riaddebito delle spese al committente deve recare in maniera puntuale il servizio reso e il soggetto che lo ha fornito.

Trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia è dell’avviso che il diritto alla detrazione può essere esercitato da parte del committente a prescindere dallo schema giuridico utilizzato dai partecipanti alla rete di imprese, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti e le imprese che rendono i servizi attraverso la rete avessero fatturato direttamente la loro prestazione.

Il bonus al committente, oltre ad essere riconosciuto nel caso in cui la rete agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, viene riconosciuto anche nella fattispecie in cui la rete agisca sulla base di un mandato con rappresentanza con riaddebito escluso ai sensi dell’articolo 15.

Per approfondimenti sulla tematica in oggetto consiglio la lettura integrale delle risposte n. 623 del 24 settembre 2021, n. 254 del 15 aprile 2021 e n. 261 del 19 aprile 2021.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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