Si scrive compliance si legge favorire l’adempimento spontaneo ponendo rimedio agli eventuali errori fiscali. Per rendere concreta la collaborazione tra fisco e contribuente, l’Agenzia delle Entrate scrive al contribuente evidenziando possibili anomalie riscontrate incrociando la notevole mole di dati a disposizione. Con la pubblicazione del provvedimento del 7 ottobre 2021, l’Agenzia ha predisposto le nuove comunicazioni di irregolarità riferite alle anomalie riscontrate per i contribuenti che risultano aver effettuato operazioni attive in assenza di comunicazione della relativa LI.PE.
In particolare, il confronto riguarda la mancata trasmissione telematica delle LI.PE. con i dati rivenienti:
- dalle fatture elettroniche emesse;
- dai dati dell’esterometro trasmesso;
- dai corrispettivi telematici trasmessi.
Sarà come di consueto tramite PEC che verranno inviate le lettere di compliance. I titolari di partita IVA potranno altresì consultare l’invito alla regolarizzazione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Consultazione”.
Non è ben chiaro quale periodo venga preso in considerazione nelle lettere di compliance. Tuttavia, si ritiene quanto segue:
- si tratta di un’anomalia del tutto analoga a quella considerata precedentemente dal Provvedimento del 30/06/2021, riferita all’omessa trasmissione del Modello IVA 2021 e all’omessa compilazione del quadro VE, nel suo ambito, pur in presenza di operazioni attive rivenienti dalle medesime banche dati;
- ne consegue che le LIPE interessate siano solo quelle relative al 2021, precisamente del 1° e 2° trimestre.
L’incrocio dei dati attiene:
- alle sole operazioni attive in quanto quelle passive potrebbero non essere state registrate dal contribuente);
- alle operazioni in reverse charge che, ai fini IVA, vengono assimilate alle operazioni attive, dovendo transitare dal registro delle vendite.
Una volta ricevuta la comunicazione, le azioni che il contribuente può mettere in atto sono:
- chiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze esimenti dall’obbligo di trasmissione della LI.PE;
- procedere spontaneamente all’adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.
Sussiste il rischio che la comunicazione possa pervenire ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA nonché dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA che abbiano emesso facoltativamente fatture elettroniche oppure obbligati ai corrispettivi telematici (per esempio, contribuenti minimi o in regime forfettario che possono aver optato per l’emissione di fattura elettronica, oppure esercenti attività di commercio al dettaglio che risultano sempre obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, oppure soggetti che effettuano operazioni esenti da IVA che hanno optato per la fatturazione elettronica). I destinatari della comunicazione possono fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis per segnalare gli elementi a giustificazione del proprio operato.
È il caso di evidenziare che le lettere di compliance non sono atti impugnabili in quanto non rientrano tra gli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate. Sarà necessario attendere il provvedimento che irroga le sanzioni per poter procedere a presentare reclamo/ricorso.
La presentazione tardiva delle comunicazioni periodiche IVA, il cui termine è scaduto il 31 maggio 2021 per il primo trimestre e 16 settembre 2021 per il secondo trimestre, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- da € 250 a € 1.000, se la comunicazione viene effettuata entro 15 gg successivi alla scadenza (termine ormai spirato, quindi la fattispecie non è applicabile);
- da € 500 a € 2.000, se la comunicazione viene effettuata oltre 15 gg successivi alla scadenza
La sanzione può essere ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso con le seguenti modalità:
- Sprint (lett. a-bis, art. 13, D.Lgs. 472/1997) con riduzione a 1/9 se il pagamento viene effettuato entro 90 gg dal termine previsto (termine ancora in corso per la presentazione della comunicazione LI.PE. del secondo trimestre 2021);
- Breve (lett. b, art. 13, D.Lgs. 472/1997) con riduzione a 1/8 se il pagamento viene effettuato entro il 30/04/2022 (termine in corso per la presentazione della comunicazione LI.PE. del primo trimestre 2021.
Il versamento viene effettuato con modello F24 indicando:
- il codice tributo generico “8911”
- l’anno di riferimento “2021”
- il “codice atto” indicato nella lettera di compliance.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN