Continua a ritmo sostenuto la produzione di interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si avvia a superare, con la media mensile attuale, il record degli altri anni con oltre mille quesiti. Tra gli argomenti più gettonati, i tecnici del fisco si soffermano ancora una volta sul credito d’imposta derivante dagli investimenti 4.0, fornendo alcuni interessanti orientamenti.
Con la risposta all’interpello n. 718 del 15 ottobre 2021, l’Istante ha chiesto chiarimenti circa la spettanza del credito d’imposta investimento 4.0 per l’acquisto di beni materiali nuovi (nel caso particolare strumenti di stampaggio), nell’ipotesi in cui tali beni siano installati presso soggetti terzi (fornitori della Società) e da questi utilizzati, per mezzo di contratti di comodato, per produrre componenti in plastica per la società comodante e, quindi, nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali della stessa.
In precedenza, a proposito dell’agevolazione super e iper ammortamento, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/E/2017, aveva avuto modo di precisare che, nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante può beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano “strumentali” ed “inerenti” alla propria attività, nel qual caso egli è legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento maggiorate.
Nel documento di prassi veniva evidenziato che, nell’ipotesi di comodato, il bene, anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta, può considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi (orientamento già espresso nella risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008).
Pertanto, prosegue la circolare, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. Alla luce di questi chiarimenti, laddove l’Istante, relativamente ai beni concessi in comodato (ove ammissibili al beneficio), sia in grado di dimostrare nelle opportune sedi la sussistenza delle condizioni riportate, e in particolare, di trarre utilità, nel senso indicato dalla risoluzione n. 196/E del 2008, dalla stipula dei contratti di comodato con i fornitori, potrà accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Di segno negativo, invece, il parere dell’Agenzia delle Entrate che si è preoccupata di farsi rilasciare un ulteriore parere da parte del Mi.Se. nella risposta 715 del 15 ottobre 2021 a proposito della riconducibilità dei registratori di cassa interconnessi tra i vari punti vendita con il sistema POS, tra i beni che possono beneficiare dell’agevolazione 4.0. Ad avviso dei tecnici ministeriali, i PC abbinati a un registratore di cassa non sono riconducibili tra i beni di cui all’allegato A della L. n. 232/2016 in quanto, pur rendendo più efficienti la gestione dell’attività dell’impresa concernente le operazioni di incasso e il collegamento tra le varie sedi, nonché la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate in ottica di adempimenti amministrativi e fiscali, tuttavia non si configurano quali investimenti idonei per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0”, non determinando un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni e/o servizi.
Tale soluzione interpretativa era già stata prospettata nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva precisato come i beni relativi alle fasi gestionali dell’impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell’offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.) sono in via di principio esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN