È possibile che il condominio possa usufruire della detrazione del 90 per cento in caso di esecuzione di lavori che consistono nella sostituzione dei parapetti dei balconi? L’agevolazione è estesa anche al rifacimento delle tende avvolgibili? E agli apparecchi di illuminazione? Analizziamo gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
La domanda
A presentare la richiesta all’Agenzia è un condominio che intende effettuare interventi, in zona A su due edifici per un totale di 360 unità immobiliari, finalizzati alla sostituzione dei parapetti nei balconi, al rifacimento delle tende avvolgibili compatibili tecnicamente ed esteticamente con i nuovi parapetti e installare un sistema di illuminazione notturna. Chiede quindi se può applicare il beneficio per tutti e tre gli interventi previsti.
L’analisi dell’agenzia
L’Agenzia delle entrate ricorda che già nella Circolare 2/2020 è stato specificato che l’agevolazione spetta per gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata (compresa la pulitura e la tinteggiatura della superficie), su balconi, ornamenti e fregi e, quindi, per i miglioramenti riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, e, in particolare, sugli elementi che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale. Il rinnovamento deve essere visibile dai passanti e non solo da chi accede allo stabile.
Scopo del bonus in esame infatti è quello di restituire decoro alle città; di conseguenza lo sconto Irpef non può essere applicato per modifiche effettuate sulle pareti interne del fabbricato, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Niente detrazione anche per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Con la successiva risposta 520/2020 è stato stabilito che rientrano nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi come lo smontaggio e il rimontaggio o la sostituzione delle tende da sole, ma soltanto se necessari, per motivi tecnici, al completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne, e quindi se i costi sostenuti sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento edilizio nel suo complesso.
La risposta
Il parere dell’Agenzia per la richiesta posta non è del tutto positivo (risposta 673 del 6 ottobre 2021). L’istante può usufruire del bonus, come ha precisato la circolare n. 2/2020, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla norma, per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile del palazzo. Le spese per il rifacimento delle tende avvolgibili possono usufruire della medesima agevolazione solamente se l’intervento risulta “aggiuntivo” all’opera edilizia, trattandosi di opere accessorie e di completamento della stessa.
La risposta negativa infine preclude l’applicazione del beneficio all’installazione di un sistema di illuminazione della facciata, non trattandosi di un intervento “edilizio” finalizzato al decoro urbano.
Rita Martin – Centro Studi CGN