I compensi percepiti da modelli, influencer e testimonial per l’esecuzione delle sessioni di photo shooting costituiscono redditi di lavoro autonomo seppure non strettamente riconducibili all’attività svolta per professione abituale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 700 dell’11 ottobre 2021. Vediamo i dettagli.
Una società di diritto francese, operante nel settore della moda e del lusso, intende organizzare la campagna per il lancio pubblicitario di una nuova collezione, prevedendo di impiegare alcuni testimonial e modelli non residenti per la realizzazione di materiale fotografico e video necessari per le attività pubblicitarie.
Gli accordi contrattuali con i professionisti del settore chiamati a realizzare i servizi fotografici hanno ad oggetto l’esecuzione in Italia di una serie di sessioni di photo shooting e la concessione dei relativi diritti di utilizzazione dell’immagine. I compensi relativi alle due attività saranno contrattualmente distinti e quelli eventualmente spettanti alle varie Agenzie di artisti e modelli sono espressamente individuati rispetto a quelli comunque spettanti ai professionisti che realizzano i servizi.
Nell’ottica di definire gli accordi contrattuali viene specificato che per “modelli” si intendono coloro che esercitano per professione abituale l’attività di indossatori/indossatrici nell’ambito di sfilate di moda, prestando altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali.
Per “testimonial” si intendono invece coloro che non esercitano in via principale e con la dovuta professionalità e abitualità l’attività tipica di “modello” in senso stretto, qualificandosi ad ogni modo come personaggi del mondo dello spettacolo, la cui fama e notorietà è riconosciuta fra il pubblico e che, saltuariamente, affiancano la propria immagine a quella di un prodotto o di un marchio.
La prima domanda posta nell’interpello è se i compensi corrisposti ai modelli non residenti per l’esecuzione in Italia delle sessioni di photo shooting e i compensi corrisposti per l’acquisizione dei relativi diritti di utilizzazione dell’immagine rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del T.U.I.R. e pertanto se siano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d) del T.U.I.R. secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato Italiano i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
Per l’Agenzia delle Entrate, i compensi erogati ai modelli professionisti non residenti per l’esecuzione in Italia delle sessioni di photo shooting e quelli relativi ai diritti di utilizzazione dell’immagine rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R. in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dalla norma e sono territorialmente rilevanti in Italia in base all’articolo 23, comma 1, lettera d) del T.U.I.R.
Altra domanda posta dall’interpellante è se i compensi corrisposti ai testimonial non residenti per l’esecuzione delle sessioni di photo shooting in Italia e i compensi relativi ai diritti di utilizzazione dell’immagine siano qualificabili come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, e siano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d) del T.U.I.R.
Per l’Agenzia delle Entrate, i compensi che i testimonial percepiscono per l’esecuzione delle sessioni di photo shooting costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., in quanto, seppure non strettamente riconducibili all’attività propria dei testimonial (attori, cantanti, influencer, etc) ne sono tuttavia connessi, trattandosi pur sempre di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l’attività di tali professionisti, esercitata professionalmente e abitualmente.
Per quanto riguarda i compensi corrisposti ai testimonial per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi, anche se non strettamente riconducibili all’attività artistica o professionale, siano comunque riferibili a quest’ultima essendo correlati alla notorietà e alla fama del personaggio. Pertanto, tali compensi costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54, comma 1-quater, del T.U.I.R.
In merito alla rilevanza territoriale in Italia dei predetti compensi, il riferimento è sempre all’articolo 23, comma 1, lettera d) del TUIR, in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.
Infine, l’interpellante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non dovrà applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai modelli e ai testimonial.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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