La firma digitale garantisce la certezza della data di emissione dell’attestato di conformità

Lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale è idoneo a garantire la certezza della data di emissione dell’attestazione di conformità in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 725 pubblicata il 18 ottobre 2021. Nell’articolo di oggi, facciamo una sintesi della posizione dell’Agenzia.

La risposta dell’Agenzia nasce dalla domanda di un contribuente (una società) che si occupa del rilascio degli attestati di conformità dell’iper ammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, c. 11 legge di bilancio 2017 e articolo 1, c. 195 legge di bilancio 2020).

Dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti necessari, la società (interpellante) trasmette le certificazioni e le attestazioni ai richiedenti mediante posta elettronica certificata. Attraverso la data e l’ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata, i documenti inviati vengono indirettamente dotati di data certa.

Tuttavia, esigenze organizzative impongono alla società di ricercare un metodo alternativo in grado di garantire l’esistenza della certificazione, nel pieno rispetto della normativa che impone ai documenti stessi di avere data certa.

Viene quindi individuato nella firma digitale corredata di marca temporale lo strumento idoneo a sostituire la modalità di trasmissione a mezzo PEC, in quanto allo stesso modo efficace a conferire data certa alla certificazione.

Premesso che per beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell’articolo 1, c. 11 della legge di bilancio 2017, l’impresa richiedente è tenuta a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tali da poter essere incluso negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge, per l’Agenzia delle Entrate non sussiste alcun problema.

L’Agenzia concorda con quanto sostenuto dalla società (interpellante) circa l’idoneità dello strumento della firma digitale con apposizione di marca temporale ad attestare in modo certo ed inequivocabile la data di emissione del documento.

Del resto, il cosiddetto Codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) stabilisce che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agid ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

“Le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013, al comma 1 dell’articolo 41 dispongono che i riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal Titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Sulla base di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, laddove risponda ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche in vigore, sia idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell’ente di certificazione accreditato, dell’attestazione di conformità.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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