C’è tempo fino al 15 novembre 2021 per richiedere il bonus teatro e spettacoli. A chiarirlo è stato il provvedimento n. 262278 dell’11 ottobre scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione del bonus suddetto.
Come è noto, l’art. 36-bis del DL n. 41/2021 (decreto sostegni) ha introdotto un credito d’imposta alle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo. L’ammontare del credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per tali attività, a patto che l’impresa abbia registrato una riduzione del fatturato del 20% nel 2020 rispetto all’anno 2019.
Dal 14 ottobre e fino al 15 novembre, i contribuenti interessati potranno inviare la comunicazione attestante l’ammontare delle spese effettivamente sostenute, utilizzando l’apposito modello reso disponibile dall’amministrazione finanziaria.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni con un credito “teorico”, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare effettivo del credito fruibile e lo renderà noto con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021.
Dal giorno lavorativo immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento, sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24, presentabile esclusivamente per via telematica, pena lo scarto del versamento.
Un’attenzione particolare va posta al fatto che, ai fini del riconoscimento del bonus teatro e spettacoli, gli imprenditori dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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