Ad appena tre anni dalla sua introduzione, l’esterometro è già prossimo alla pensione: è di questi giorni la pubblicazione del provvedimento nr. 293384/2021 da parte dell’AdE con il quale si conformano le regole tecniche di trasmissione delle operazioni transfrontaliere alle nuove diposizioni normative.
La legge di Bilancio 2021 (nr. 178/2020) all’art.1, comma 1103, infatti, prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 tutte le operazioni con controparti estere (soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia) debbano essere obbligatoriamente trasmesse attraverso lo SdI (Sistema di Interscambio), mediante formato XML con l’utilizzo, per le operazioni passive, dei nuovi tipi documento TD17, TD18 e TD19 introdotti con la versione 1.6 delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica.
Tale obbligo è stato introdotto per snellire il lavoro degli operatori economici e ha come finalità quella di consentire all’Agenzia delle Entrate di fornire, con quanta più precisione possibile, i precompilati dei Registri IVA e delle Liquidazioni Periodiche IVA (per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021) e della Dichiarazione IVA (per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, quindi in questo caso si parla di DAI2023).
Più nel dettaglio, per quanto riguarda le:
Operazioni attive
- dovrà essere emesso un documento elettronico con tipologia documento TD01 (ovviamente il cessionario/committente risulterà estero) e codice destinatario “XXXXXXX”, la c.d. fattura “sette X” (la cui trasmissione ad oggi è già prevista come mera facoltà, non obbligo);
- la trasmissione telematica dovrà avvenire nei normali termini di emissione fattura, ossia entro 12 giorni dall’avvenuta effettuazione della cessione o prestazione o entro il termine previsto per specifiche fattispecie (ex. la fattura differita va inviata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione).
Operazioni passive
Quando l’operatore residente riceverà una fattura cartacea da un soggetto non residente dovrà elaborare un documento elettronico da trasmettere tramite SdI utilizzando uno dei seguenti tipo documento:
- TD17: in caso di acquisto di servizi dall’estero effettuati sul territorio italiano per i quali è il cliente italiano che deve applicare l’IVA tramite integrazione o autofattura;
- TD18: in caso di acquisto di beni intracomunitari per i quali è il cliente italiano che deve applicare l’IVA tramite integrazione;
- TD19: in caso di acquisto di beni dall’estero per i quali è il cliente italiano che deve applicare l’IVA tramite integrazione o autofattura.
Tali documenti dovranno essere inviati allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento per le operazioni intra UE, mentre per le operazioni extra UE il termine è il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione in modo da poter essere a disposizione per il calcolo della liquidazione IVA del periodo.
Infine un accenno al regime sanzionatorio modificato dal comma 1104 dell’art.1 della legge di Bilancio 2021: non essendo fatture elettroniche vere e proprie, ma documenti che sostituiscono la trasmissione dei dati in precedenza inviati con l’Esterometro, in caso di mancata o errata trasmissione dei dati la sanzione amministrativa è di 2€ a singolo documento elettronico con un massimo di 400€ mensili; sanzione pari alla metà, quindi limite massimo di 200€ mensili, in caso di trasmissione/invio dei dati corretti entro i quindici giorni successivi alle scadenze ordinarie previste.
Elisa Fontana – Centro Studi CGN