L’art. 27 del D.L. 98/2011 con decorrenza 2012 comporta notevoli modifiche al regime dei minimi già in vigore, previsto dalla Legge n. 244/2007.
Le agevolazioni sono fruibili solo per 5 anni o per un maggior periodo, purché si concluda entro il periodo di imposta in cui il contribuente in regime dei minimi compie i 35 anni di età.
A partire dal 1 gennaio 2012 la nuova agevolazione si applica, dunque, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:
• intraprendano ex novo un’attività di impresa, arte o professione;
• l’abbiano intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L’imposta sostitutiva non è più del 20% ma è fissata al 5%.
Trascorso il periodo massimo di 5 anni di permanenza nel regime, il contribuente decade dall’agevolazione ed è costretto al passaggio al regime contabile semplificato, con conseguente applicazione l’IVA ed assoggettamento alle imposte dirette secondo le regole del TUIR.
L’accesso al nuovo regime agevolato è sottoposto, oltre alle regole di cui alla Legge 244/2007, art.1, alle seguenti condizioni:
• l’attività iniziata come minimo il 1.1.2008 deve essere nuova attività
• nel triennio precedente non deve aver esercitato alcuna attività riconducibile a quella aperta, neppure in forma associata o come collaboratore familiare. Pertanto, colui che aveva iniziato nuova attività nel 2008 può applicare il regime dei nuovi minimi dal 1.1.2012; se al 31.12.2012 egli non avrà compiuto i 35 anni di età potrà beneficiarne per tutto il periodo che intercorre da quella data al compimento del 35° anno di età.
• il regime dei minimi dal 2012 non può essere applicato se l’attività che si intende attivare costituisce mera prosecuzione dell’attività precedentemente esercitata come dipendente o lavoratore autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni. Secondo il Provvedimento 185820/2011 dell’Agenzia, possono accedervi anche coloro che possano dar prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà
• se si prosegue un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000,00
• non deve aver effettuato cessioni all’esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (ci cui agli artt. 7, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633/1972) – servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino).
E inoltre:
• non deve aver sostenuto spese per personale dipendente o per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c e c-bis del TUIR;
• non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazioni, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime dei minimi, beni strumentali di valore superiore ad Euro 15.000,00;
• non deve avvalersi di regimi speciali di determinazione dell’IVA, quali ad esempio agricoltura e attività connesse, editoria, vendita di sali e tabacchi, intrattenimenti, giochi e altre attività similari, agenzia di viaggi e turismo, rivendita di beni usati ecc.
• non deve esercitare l’attività di impresa o arte e professione in forma individuale e nel contempo avere una partecipazione in società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti
È da rilevare che può aderire al nuovo regime agevolato, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti e sopra esposti, anche la persona fisica di età superiore ai 35 anni che intende iniziare o continuare l’attività nei prossimi anni.
In caso di inizio di attività nel 2012, quindi, un contribuente di 45 anni potrà rimanere nel regime agevolato fino all’anno 2016 e, allo scadere del quarto anno successivo a quello di inizio attività, non potrà più godere dei benefici.
Con il provvedimento n. 185820/2011 dell’Agenzia delle entrate è stata introdotta la novità secondo la quale i nuovi minimi che scontano l’imposta sostitutiva del 5% dovranno emettere fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Il contribuente in regime dei minimi dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione con la quale conferma al cliente destinatario della fattura la non applicazione della ritenuta in quanto nel regime dei minimi.
Pertanto, in fattura sarà opportuno indicare, oltre alla dicitura che richiama alla normativa in vigore “Operazione effettuata ai sensi dell’art.1 Legge 244/2007-Regime fiscale per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità D.L. 98/2011”, anche la seguente altra dicitura “È richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento Agenzia Entrate n. 185820/2011”.
Le fatture dovranno essere sempre integrate dall’applicazione della marca da bollo di Euro 1,81, se di importo superiore a Euro 77,47.
I contribuenti che intendono avviare un’attività, avvalendosi del regime dei minimi 2012, hanno l’obbligo di barrare l’apposita opzione presente nel quadro “B” del modello AA9/10 – Dichiarazione di inizio attività Imprese individuali e lavoratori autonomi, come previsto dall’articolo 1, comma 98, della legge 244/2007.
L’art. 27, c. 3 del Decreto introduce anche un regime super semplificato per coloro, che pur possedendo i requisiti necessari per il vecchio regime dei minimi, non possono più beneficiare di tutte le nuove agevolazioni previste.
Per tali soggetti è previsto:
• l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e IVA;
• l’esonero dalle liquidazioni mensili o trimestrali e dai relativi versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA – versamento dell’IVA in unica soluzione in sede di liquidazione annuale;
• l’esonerato dall’IRAP.
• l’applicazione agli Studi di Settore.