Decreto sostegni, imprese start up: al via il contributo a fondo perduto

Per le imprese start up, dal 9 novembre al 9 dicembre, è possibile presentare le istanze per richiedere il contributo a fondo perduto, fino a un massimo di euro 1.000, previsto dall’articolo 1 ter D.L. 41/2021. È il provvedimento prot. n. 305784/2021 a cura dell’Agenzia delle Entrate a stabilirlo, definendo le modalità e i contenuti dell’istanza da presentare tramite i consueti canali telematici.

Il contributo spetta alle imprese che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con avvio delle attività nel corso del 2019 dimostrabile in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sussistendo i seguenti ulteriori requisiti:

  • i ricavi e i compensi conseguiti nel 2019 (soggetti “solari”) non devono superare l’importo di 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Si tratta, in definitiva, di soggetti che non hanno potuto beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal contributo “Sostegni (art. 1 del DL 41/2021).

Il contributo non spetta ai soggetti che:

  • hanno cessato l’attività alla data del 23 marzo 2021;
  • rientrano nel novero degli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • svolgono attività tipiche degli intermediari finanziari nonché delle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’istanza viene predisposta e trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Particolarmente delicata è la parte del modello dedicata alle dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche.

Il contributo spettante viene determinato in ragione dell’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze rapportato ai fondi disponibili (circa 20 milioni di euro) determinando la percentuale di riparto, per un ammontare massimo pari a euro 1.000,00.

Il contributo è erogato:

  • con accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza;
  • in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN