È possibile beneficiare delle detrazioni fiscali anche nell’ipotesi in cui le parti (committente e appaltatore) si accordano per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021, purché i lavori vengano effettivamente realizzati anche in un momento successivo. La tesi è stata confermata in sede parlamentare in seguito all’interrogazione n. 507055 del 17 novembre che analizziamo nel dettaglio.
Il Mef è stato interpellato dagli interroganti parlamentari rispetto al seguente quesito: «se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori».
Anche se la domanda riguarda esplicitamente il Super-ecobonus e il Super-sismabonus, la risposta offerta dal Mef si adatta anche alle altre agevolazioni legate all’edilizia con particolare riguardo al bonus facciate che, secondo le anticipazioni riconducibili al dibattito politico in corso, verrà ridimensionato passando probabilmente dal 90% al 60% in sede di manovra di bilancio.
Nella risposta, il Ministro competente, in seguito al parere dell’Agenzia delle Entrate, ha articolato il suo intervento affrontando, in sintesi, i seguenti punti:
- si conferma il principio di cassa per l’accesso all’agevolazione individuato nella data di sostenimento della spesa. Nello specifico, relativamente agli interventi sui quali spetta la detrazione, è possibile sostenere le spese entro il 31 dicembre 2021 con un accordo tra appaltatore/fornitore e il committente per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021;
- si conferma il principio della effettiva realizzazione degli interventi. I lavori afferenti ai corrispettivi erogati devono essere effettivamente realizzati. Non si perfeziona alcun diritto senza l’effettiva realizzazione dei lavori. Ne deriva il recupero della detrazione eventualmente fruita con maggiorazione di sanzioni e interessi ex art. 13 del D.Lgs. 471/97;
- in mancanza dei presupposti esposti, non maturando il diritto alla detrazione in esame, tra appaltatore/fornitore e committente nonché eventuale terzo cessionario del credito (banca/Poste) sussiste una responsabilità in solido per la detrazione indebitamente fruita dal committente.
Da un punto di vista operativo, è fortemente probabile attendersi che i cessionari (banche/Poste) non prenderanno in considerazione ipotesi di cessione dei crediti senza che i lavori siano stati effettivamente realizzati e opportunamente documentati dai necessari visti di conformità e pareri di congruità, nonché ogni altra documentazione a supporto, che necessariamente dovrà accompagnare la richiesta. L’accordo raggiunto tra fornitori/appaltatori e committente in ordine all’anticipazione del pagamento rispetto all’esecuzione dei lavori allo scopo di beneficiare della maggiore detrazione (bonus facciate) potrà essere stipulato nella prospettiva che tale credito non potrà essere ceduto fino a quando i lavori verranno effettuati.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN