È del 30% la percentuale di peggioramento del risultato reddituale relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello dell’anno precedente per l’accesso al contributo a fondo perduto perequativo previsto dal DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”). È quanto stabilito dal decreto del MEF in corso di pubblicazione, che specifica l’anello mancante per completare il quadro di riferimento per l’avvio delle istanze.
Secondo quanto previsto dal decreto Sostegni-bis (all’art. 1 commi 16 – 27 del DL 73/2021), il contributo a fondo perduto in commento, per un massimo di euro 150.000, spetta ai titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), tenendo contro delle seguenti condizioni:
- che abbiano conseguito ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, per un importo non superiore a 10 milioni di euro nel 2019;
- che abbiano presentato validamente nei termini la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021.
Restano esclusi i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir e gli intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del Tuir (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Il decreto risolve anche la questione delle eventuali dichiarazioni dei redditi correttive e integrative presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, nel senso:
- della irrilevanza ai fini della determinazione del contributo nel caso emerga dai dati rettificati un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021;
- della rilevanza, nel caso in cui, invece, dalla presentazione delle dichiarazioni correttive e integrative consegua un contributo inferiore rispetto alla dichiarazione presentata entro il 30 settembre.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di calcolo, il contributo sarà determinato in ragione della differenza tra il risultato d’esercizio 2019 e 2020, al netto degli importi dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate di cui al seguente prospetto:
Per la determinazione della differenza tra i risultati economici sarà necessario tenere a portata di mano il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 227357/2021) con annesso allegato A che indica i campi della dichiarazione dei redditi da prendere in considerazione. Per esempio, per quanto concerne il modello Redditi Persone fisiche, per gli anni 2019 e 2020, soggetti in contabilità semplificata, sarà necessario confrontare i campi RG 31, col. 1, che indica il Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite.
Il meccanismo di calcolo prevede i seguenti passaggi, secondo il seguente esempio:
Se la base di calcolo assume un valore positivo, il contributo verrà determinato in ragione dell’ammontare dei ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR) o dei compensi (ex art. 54 comma 1 del TUIR) del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26/05/2021) del 2019 secondo la seguente griglia di valori:
- 30% per ricavi/compensi non superiori a 100mila euro;
- 20% per ricavi/compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 15% per ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 5% per ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto:
- sarà riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate in seguito a un apposito provvedimento, al momento non ancora pubblicato, che stabilirà il contenuto e i termini di presentazione;
- è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19;
- non rileva, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN