Agenzie di viaggio e tour operator: in arrivo un nuovo credito d’imposta

Buone notizie per agenzie di viaggio e tour operator, è in arrivo un nuovo bonus digitalizzazione. A prevederlo è l’art. 4 del DL n. 152/2021, che stabilisce l’introduzione un credito d’imposta per la digitalizzazione delle attività d’impresa con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, appunto agenzie di viaggio e tour operator.

Per individuare le spese agevolabili, la norma fa rinvio all’art. 9, commi 2 e 2-bis del DL n. 83/2014 (vecchio credito d’imposta per la digitalizzazione degli alberghi), ossia:

  • impianti wi-fi (solo a condizione che si metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download);
  • spese sostenute per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Il beneficio ammonta al 50% del costo sostenuto per le suddette spese a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. L’importo massimo complessivo cumulato è di 25.000 euro, mentre il limite di spesa complessivo è di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni per gli anni 2023 e 2024, 60 milioni per l’anno 2025.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati. Il modello andrà presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.

È un credito cedibile, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è spettante nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di  cui  al  regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe  previste  per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo  per  le  misure  di aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia  nell’attuale  emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)  1863  della  Commissione europea  del  19  marzo  2020,  come   integrata   dalle   successive comunicazioni della Commissione.

Le modalità applicative dell’agevolazione saranno individuate con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 152/2021.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/