Con Provvedimento del Direttore dell’AdE del 15 novembre 2021 sono stati resi noti elementi e informazioni di anomalie relative ai moduli degli Studi di settore – ISA del triennio 2016-2018.
Nell’ambito dell’attività di stimolo all’assolvimento degli obblighi tributari, l’Agenzia delle Entrate, tramite il cassetto fiscale del contribuente, mette a disposizione elementi e informazioni riscontrati nei dati Studi di settore-ISA e redditi a sua disposizione e che, per i motivi specificati in apposito “Allegato 1”, sono da essa considerati come “anomalie”.
Se i contribuenti hanno registrato i propri contatti all’atto della pubblicazione della comunicazione nel cassetto fiscale, riceveranno un apposito avviso tramite SMS o posta elettronica.
Gli intermediari eventualmente delegati dal contribuente a ricevere le comunicazioni saranno direttamente informati dall’AdE.
È convinzione dell’AdE che la divulgazione di dati e informazioni errati o omessi, sintomo di anomalie, può risultare utile a spronare il contribuente a rimediare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, l’Allegato n.1 elenca le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore ed ISA del triennio 2016-2018, che di seguito si elencano:
- Incoerenze gravi e ripetute, relative ai dati del magazzino del periodo d’imposta 2018 delle imprese in contabilità ordinaria, che presentano contemporaneamente una serie di dati dettagliatamente esplicitati nel documento;
- Forzatura nei controlli di coerenza (controlli bloccanti che però si possono confermare – ***C) tra i modelli 2019 redditi e ISA, superiori a € 2.000;
- Indicazione nei modelli per i redditi 2016 e 2017 della causa di esclusione 7 e cioè ALTRE SITUAZIONI DI NON SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ e nei modelli per i redditi 2018 della causa di esclusione 4 – PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ, esclusi i soggetti con codice attività 68.20.02 Affitto d’azienda 100% o che alla data di elaborazione delle comunicazioni di anomalie, si trovano in stato di liquidazione;
- Indicazione di rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale nel periodo d’imposta 2018;
- Incongruenze negli ISA AG68U – trasporto di merci su strada e servizi di trasloco, dovute all’assenza del numero di veicoli e trattori isolati oltre quelli costituenti il complesso, alla mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezione e del valore dei beni strumentali;
- Compilazione del modello ISA AG91U per l’anno 2018 con barratura della casella codice attività 66.19.21 Promotori finanziari e compilazione del quadro contabile per lavoro autonomo;
- Compilazione del modello ISA AG61U per gli intermediari del commercio con mancata indicazione della specifica attività svolta (agente, procacciatore, ecc) e della tipologia di svolgimento (mono o plurimandatario);
- Contribuenti che per l’anno d’imposta 2018 hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa anche a mutualità prevalente, ma non risultano iscritti nei relativi Albi;
- Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA, con la causa di esclusione inizio dell’attività;
- Soggetti che operano in forma individuale e che nel periodo d’imposta 2018 hanno dichiarato nel frontespizio dei modelli ISA la condizione di lavoratore dipendente oppure pensionato, senza però che si sia riscontrato il relativo modello CU;
- Esercenti attività professionali che per il periodo d’imposta 2018 hanno indicato nel modello ISA un ammontare di compensi inferiore per almeno € 2.000, rispetto ai modelli CU 2019 causale A;
- Esercenti le attività professionali meglio specificate nella tipologia n. 14 dell’Allegato 1 che, nel periodo d’imposta 2018, hanno dichiarato un numero di incarichi inferiore rispetto al numero desumibile dai modelli CU nei quali sono indicati come percettori.
Come è possibile dedurre dalle casistiche esaminate, si tratta certamente di apparenti segnali di anomalia, che però nel caso in cui abbiano una spiegazione, potranno essere chiariti dal contribuente con le modalità che verranno indicate nelle comunicazioni stesse.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo