Premio INAIL escluso per gli associati dello studio professionale

Il premio INAIL per i professionisti di uno studio associato è una libera scelta del singolo professionista e non un obbligo. Esistono sentenze (anche non recenti) a conferma di ciò, ma dubbi e perplessità aleggiano sempre anche sui social network dei vari gruppi di professionisti.

Sono molti i dubbi e le perplessità dei liberi professionisti in merito all’obbligatorietà del premio INAIL per gli associati di uno studio professionale. E con i dubbi irrisolti crescono anche le preoccupazioni dei professionisti, che chiedono lumi a riguardo.

L’obbligo di versare il premio INAIL non è contemplato per gli studi professionali, a meno che i professionisti non svolgano attività manuale o attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione.

A tal proposito, giova ricordare che le attività rischiose per le quali sussiste l’obbligo assicurativo INAIL sono quelle elencate all’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965. Parliamo di tutti coloro che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori in qualità di addetti ad attività rischiose.

In buona sostanza, gli associati di uno studio professionale non sono obbligati a iscriversi all’INAIL e a pagare il relativo premio quando non svolgono né attività manuale né attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione.

Il libero professionista è libero di scegliere se ricorrere alla tutela assicurativa antinfortunistica prevista dall’INAIL. In buona sostanza viene difesa la libertà di scelta sempre a condizione che non siano presenti le condizioni previste dalla norma (D.P.R. n. 1124/1965) che prevedono un obbligo privo di qualsiasi discrezionalità.

Di seguito un breve elenco di alcune sentenze che hanno trattato casi analoghi nel corso degli anni:

  • sentenza della Corte di Cassazione n. 33203 del 10 novembre 2021 che in tema di assicurazione INAIL, rifacendosi alla motivazione della sentenza n. 30428/2019, ha ribadito la non obbligatorietà del premio INAIL per gli associati di uno studio professionale associato;
  • sentenza della Corte di Cassazione n. 30428 del 21 novembre 2019 che, respingendo il ricorso dell’INAIL, ha ribadito che non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria gli architetti di uno studio associato, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva dell’obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali;
  • sentenza della Corte di Cassazione n. 15971 del 27 giugno 2017 che in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, stabilisce che non sussiste obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo, ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali;
  • ordinanza della Corte Costituzionale n. 25 depositata l’11 febbraio 2016 che stabilisce che l’obbligo di estendere l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai componenti degli studi associati, si ha quando tra gli associati intercorra un rapporto di dipendenza funzionale, incompatibile con l’autonomia dei singoli professionisti e connotato dai caratteri della professionalità, della sistematicità, dell’abitualità delle prestazioni svolte e dall’assoggettamento alle direttive dell’ente collettivo;
  • sentenza della Corte di Cassazione n. 5382/2002 che aveva stabilito che i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società sono assoggettati ad assicurazione INAIL solo nel caso in cui prestino la loro attività lavorativa di tipo manuale e quando svolgono attività intellettuale di sovrintendenza al lavoro altrui, qualora quest’ultima avvenga in forma subordinata.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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