Bonus edilizi: l’Agenzia delle entrate cerca di fare chiarezza

È stata emanata il 29 novembre la Circolare dell’Agenzia delle entrate che cerca di risolvere i dubbi relativi ai nuovi obblighi in merito al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.

Solo pochi giorni fa erano state pubblicate le FAQ in merito al DL 157/2021, che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione su tutti i bonus edilizi e che ha anche inserito l’art. 122-bis nel DL Rilancio che prevede uno stop fino a 30 giorni della cessione del credito o dello sconto in fattura se emergono profili di rischio da verificare.

La Circolare 16/E/2021 cerca di far luce sui casi di obbligatorietà, confermando, tra l’altro, che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta ovvero se è già apposto un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Soffermandoci sui bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, l’Agenzia chiarisce che il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, introdotti dal DL 157/2021, sono da  ritenersi obbligatori qualora il beneficiario opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il visto di conformità va rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus.

In merito all’attestazione sulla congruità delle spese, l’Agenzia precisa la certificazione della congruità della spesa sostenuta deve essere effettuata in merito alla tipologia dei lavori e va resa secondo le disposizioni dell’art.119, c. 13-bis del DL 34/2020. Quindi è possibile fare riferimento:

  • per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, al DM 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal c. 13-bis dell’art. 119 del DL. 34/2020 per quelli con data di inizio lavori antecedente;
  • per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli relativi al Sismabonus, ai criteri previsti sempre dal c. 13-bis dell’art. 119 del DL. 34/2020.

L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in assenza di un SAL o di un fine lavori; i lavori ovviamente devono almeno essere iniziati.

L’Agenzia inoltre afferma che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese vanno applicati alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 157/2021, cioè dal 12 novembre 2021.

È comunque ritenuto corretto il comportamento del contribuente che, in buona fede e in relazione ad una fattura di un fornitore, abbia effettuato i pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione mediante la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del DL 157/2021, anche se non ha ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate. Pertanto, in tal caso non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Viene infine precisato che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione è stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Rita Martin – Centro Studi CGN