Lavoro agile: siglato il protocollo per il settore privato

Il nuovo Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Parti sociali in data 7 dicembre 2021, nasce dall’esigenza di definire delle linee guida per tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

A causa della pandemia, infatti, il Legislatore stesso ha promosso quale modalità di lavoro, ove possibile, lo smart working.

Proprio dall’ampio ricorso a tale modalità di lavoro, che ha permesso di individuarne vantaggi e criticità, è nata la necessità di delineare un quadro normativo volto ad una maggiore tutela sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, che sia in grado di garantire un’efficace conciliazione tra sfera personale e lavorativa del prestatore di lavoro e un’organizzazione del lavoro più produttiva e snella.

Il Protocollo prevede espressamente la contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, ferme restando le previsioni di cui alla Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Di seguito si riportano le linee di indirizzo poste dal Protocollo nazionale al fine di creare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali.

Accordo per lo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità agile

L’adesione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla stipulazione di un accordo scritto individuale.

Pertanto, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire all’accordo non può integrare gli estremi di un licenziamento né per giustificato motivo né, tantomeno, per giusta causa. Allo stesso modo, la mancata adesione all’accordo non giustifica l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

L’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore deve adeguarsi a quanto eventualmente previsto in materia dalla contrattazione collettiva di riferimento e deve, in ogni caso, essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel presente Protocollo.

Inoltre, l’accordo deve contenere le seguenti informazioni:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo a forme di esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Recesso

Il recesso dall’accordo a tempo indeterminato è ammesso con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratori disabili il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni.

In presenza di un giustificato motivo, invece, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Organizzazione del lavoro

L’orario di lavoro non è predefinito. Infatti, ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza:

  • per l’assenza di un preciso orario di lavoro. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie (individuando in ogni caso il periodo di disconnessione che deve essere riconosciuto al lavoratore);
  • per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile.

Luogo di lavoro

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile.

Tuttavia, il luogo deve avere caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali.

La contrattazione collettiva può individuare luoghi di lavoro idonei, nel rispetto di quanto sopra previsto.

Strumenti di lavoro

Salvi diversi accordi, il datore di lavoro è tenuto a fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in modo tale da garantire al lavoratore la disponibilità di strumenti idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.

Le spese di manutenzione e di sostituzione di tale strumentazione sono a carico del datore di lavoro, che ne resta proprietario.

Nelle ipotesi in cui le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.

In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, qualora necessario, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach (violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati).

Ulteriori disposizioni applicabili

Ai lavoratori agili si applicano le seguenti disposizioni:

  • in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
  • relative alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro deve infatti garantire la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la tutela contro l’infortunio in itinere;
  • inerenti i diritti e le libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • in materia di parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori che svolgono attività lavorativa esclusivamente all’interno dei locali aziendali.

Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.

Il lavoratore è invece tenuto:

  • a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro;
  • alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

 Francesco Geria – LaborTre Studio Associato