Visto di conformità sui bonus edilizi minori: detraibile oppure no?

Alla luce delle novità normative introdotte di recente dal DL n. 157/2021, si sono moltiplicati i dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi. Tra i quesiti che sono emersi vi è anche quello riguardante la detraibilità o meno delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sui bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.

Come noto, con la finalità di contrastare le frodi nel settore dei bonus edilizi, è stato emanato il DL 157/2021 (Decreto anti frodi), che ha previsto l’estensione a tutti i bonus edilizi dell’obbligo di acquisizione del visto di conformità. Dal 12 novembre 2021, nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è obbligatorio richiedere il visto di conformità non solo con riferimento al superbonus 110%, ma anche per le detrazioni collegate alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, per l’adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le spese che si sostengono per il rilascio del visto di conformità, a differenza del caso del superbonus 110%, non sono detraibili. Infatti, si sensi del comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020, sono detraibili esclusivamente le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità relative ai lavori sostenuti in ambito di superbonus 110%. Tale detraibilità sussiste nel caso in cui si opti per la cessione del credito, per lo sconto in fattura o per la fruizione del superbonus direttamente in dichiarazione dei redditi. Per i bonus edilizi minori non esiste una norma analoga; pertanto, ad oggi, non è possibile portare in detrazione gli importi sostenuti.

Si auspica un intervento normativo che parifichi il trattamento tra i contribuenti, permettendo anche a coloro che hanno sostenuto spese per il rilascio del visto di conformità sui bonus edilizi “diversi” di recuperare tali importi inserendoli nella cessione del credito o nello sconto in fattura. Lo ha chiesto anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’audizione parlamentare del 19 novembre 2021: far gravare sui contribuenti un onere legato ad un nuovo obbligo introdotto dal legislatore non è corretto.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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