Ancora una misura per combattere le frodi: è la volta delle dichiarazioni d’intento per chi vuole acquistare non imponibile IVA art.8 c.1 lett. c) D.P.R. n. 633/1972
La lotta alle frodi ovviamente non si arresta e cerca di usare le armi tecnologicamente più avanzate per carpire anomalie e incrociare dati che possano rilevare comportamenti illeciti.
In questo quadro si inserisce il contrasto alle frodi derivanti da utilizzo di falso plafond IVA, con l’obiettivo di individuare i soggetti che si metteranno nella condizione di essere qualificati come esportatori abituali senza però possederne i requisiti.
Sostanzialmente si tratta della possibilità accordata a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione o operazioni intracomunitarie, possono acquistare beni e servizi avvalendosi della non imponibilità IVA di tali operazioni.
Tale possibilità però prevede che il cessionario rilasci una dichiarazione scritta sotto la sua responsabilità nella quale vengono indicati i limiti d’importo entro i quali si potrà usufruire della non imponibilità IVA art.8 c.1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, al quale si rinvia per gli approfondimenti del caso.
È quindi sulla fondatezza di veridicità di questa comunicazione che è intervenuto l’art. 1 commi da 1079 a 1083 della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020.
La disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2022, per rafforzare il contrasto delle frodi realizzate con utilizzo di falso plafond IVA, l’Amministrazione Finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la fondatezza delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti che chiederanno l’effettuazione di operazioni non imponibili IVA.
Ove l’Amministrazione finanziaria riscontrasse situazioni irregolari, al contribuente che ha inviato la comunicazione sarà inibito il rilascio di nuove dichiarazioni d’intento e scatterà l’invalidazione delle lettere d’intento illegittime. Ciò avverrà con una comunicazione a mezzo PEC, nella quale sarà riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le motivazioni addotte. Contemporaneamente, di tale situazione, sarà informato via PEC il cedente destinatario della dichiarazione d’intento invalidata.
La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate conterrà anche la possibilità che il contribuente emittente possa presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. A seguito di tale esame, che nel frattempo però non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione, l’AdE potrà, entro 30 gg dalla data di ricevimento della documentazione, procedere in autotutela a rimuovere il blocco, dandone comunicazione al contribuente emittente (l’esportatore abituale).
In caso di indicazione in una fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il sistema d’interscambio (SDI) inibirà l’emissione della fattura senza assoggettamento all’IVA.
Per il controllo di tutta questa situazione, l’Agenzia delle Entrate si avvarrà di personale ad hoc.
Le modalità operative di emissione delle fatture elettroniche e indicative delle attività di controllo che saranno svolte sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021.
Le attività di analisi e di controllo saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischi selettivi, che incroceranno i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate ed eventuali altre.
Pertanto, nella valutazione del rischio del soggetto che rilascia la dichiarazione, tra l’altro, si terrà in considerazione la regolarità della sua posizione fiscale in termini di omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi dichiarativi o di versamento di imposte, e ciò non solo all’atto del rilascio delle comunicazioni ma anche successivamente, periodicamente e anche sulla base di elementi sopravvenuti.
Infine, dal 1° gennaio 2022, la fattura elettronica emessa dal fornitore del soggetto emittente la dichiarazione d’intento conterrà molti più dettagli rispetto a quanto già in vigore.
Per ogni approfondimento si può fare riferimento al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo