La legge di bilancio per il 2022, anticipando una parte della riforma fiscale che riguarderà l’intero sistema tributario, ha riformato la parte legata alla determinazione dell’IRPEF. Allo stesso tempo, la riforma del sistema di detrazioni IRPEF contenuta nel D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, è stata attuata attraverso la disposizione dell’assegno unico e universale per figli a carico. Entrambe le riforme impattano sulle scelte di convenienza tra il regime forfettario e quello ordinario, che esaminiamo nei suoi aspetti essenziali.
In attuazione della delega per la riforma fiscale e allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale”, l’art. 1 commi 2 e 3 della L. 234/2021 prevede:
- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 comma 1 del TUIR, che vengono ridotte da 5 a 4;
- la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione” (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).
Il D.Lgs. 230/2021 riconosce per i figli a carico di età inferiore a 21 anni un assegno unico erogato dall’INPS in misura variabile in base all’ISEE del nucleo familiare. Vengono corrispondentemente modificate le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR che, dal 1° marzo 2022, si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
Per i soggetti che hanno optato per il regime forfettario, la possibilità di fruire dell’assegno unico universale direttamente dall’INPS rende maggiormente appetibile tale regime sostitutivo. A parità di altri elementi di valutazione e circostanze specifiche (ammontare del reddito, ulteriori redditi, deduzioni e detrazioni per familiari e d’imposta), sarà possibile per i soggetti in regime forfettario percepire l’assegno INPS che sostituisce la detrazione IRPEF per figli a carico consentendo la possibilità di fruire di benefici che fino al 2021 non era possibile ottenere.
Per quanto riguarda la riforma dell’Irpef, invece, dalle simulazioni effettuate, la modifica degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili non incide in modo significativo sulle valutazioni di convenienza in rapporto al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. L’imposizione sostitutiva prevista da tale regime infatti si presenta, sotto il profilo delle aliquote d’imposta, più favorevole di quella progressiva ai fini IRPEF. Se prendiamo in considerazione le sole detrazioni IRPEF per tipologie reddituali (art. 13 co. 5 del TUIR), resta confermato che la convenienza del regime agevolato è minima per fasce reddituali basse ma aumenta progressivamente al crescere del reddito.
In definitiva, la convenienza del regime forfettario in luogo di quella progressiva richiede una valutazione caso per caso in ragione di una serie di fattori che abbattono l’aliquota media da porre a confronto con l’aliquota sostitutiva. In via semplificativa, possiamo riassumere tali fattori nei seguenti aspetti:
- applicazione di specifiche deduzioni dal reddito complessivo ai fini IRPEF;
- spettanza di detrazioni d’imposta per familiari a carico e per oneri (es. per spese mediche, interessi su mutui, interventi di recupero del patrimonio edilizio);
- incidenza dei costi reali inerenti l’attività d’impresa o di lavoro autonomo rispetto alla quota forfetizzata;
- possibilità di fruire della riduzione al 5% dell’aliquota d’imposta sostitutiva nei primi 5 anni di attività;
- eventuali risparmi contributivi INPS (se tali li vogliamo considerare) per le imprese iscritte alla gestione lavoratori autonomi commercianti e artigiani in applicazione della riduzione del 35% (art. 1 co. 76 ss. della L. 190/2014);
- semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi previsti dal regime.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN