Come di consueto, annualmente, il Legislatore vara la cosiddetta Legge di Bilancio (per il 2022 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) attraverso la quale vengono introdotte numerose misure in diversi ambiti (ad esempio fiscale, lavoro, istruzione, sanitario). Tra le molteplici disposizioni in materia di lavoro, analizziamo di seguito quelle relative alla riduzione della contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti.
Riduzione della contribuzione per lavoratori dipendenti
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.
La fruizione della riduzione contributiva è subordinata alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692€.
Per la competenza del mese di dicembre, il predetto importo lordo mensile è maggiorato del rateo di tredicesima.
Resta, inoltre, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La disposizione prevede espressamente l’esclusione dal beneficio dei rapporti di lavoro domestico.
Per effetto di tale modifica, la contribuzione previdenziale 2022 a carico del dipendente è quindi pari a 8,39% (ovvero a 8,69% nel caso in cui l’azienda presso cui è occupato il lavoratore rientri nel campo di applicazione del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni).
Pertanto, la contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente si riduce ma, di conseguenza, aumenta l’imponibile fiscale sul quale poi calcolare l’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (anche gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote IRPEF sono stati oggetto di modifiche da parte della Legge di Bilancio 2022).
Si resta ora in attesa dei necessari chiarimenti, in particolare a cura dell’Inps, per l’applicazione pratica della nuova misura agevolativa.
Parziale esonero contributi a carico di lavoratrici madri
Rimanendo in tema di riduzione della contribuzione dovuta dai lavoratori subordinati, la Legge di Bilancio 2022 riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro a seguito della fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L’esonero contributivo è pari al 50% della contribuzione dovuta a carico delle lavoratrici e può essere ammesso per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro da parte della beneficiaria.
La tutela è riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2022 e, pertanto, in assenza di proroghe, la misura non potrà essere applicata negli anni successivi.
Resta, in ogni caso, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Mettendo in relazione le due diverse disposizioni sopra elencate possono sorgere alcuni dubbi in merito “all’aliquota base” dalla quale sottrarre poi l’esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici madri.
Nel dettaglio, possiamo ipotizzare due diverse situazioni:
Sul punto si attendono quindi chiarimenti al fine di gestire correttamente la contribuzione dovuta da lavoratrici che dovessero richiedere la riduzione del 50% dei contributi a loro carico.
Il Legislatore, con Legge n. 234/2021, ha tuttavia notevolmente modificato il sistema di imposizione erariale a partire dall’anno 2022 (riduzione contribuzione dovuta dai dipendenti, aliquote Irpef, detrazioni da lavoro dipendente, trattamento integrativo, abolizione dell’ulteriore detrazione).
Tali modifiche avranno quindi un notevole impatto sulla retribuzione netta del lavoratore dipendente. Senza dimenticare, poi, che i maggiori effetti sulla retribuzione netta si vedranno a partire dal mese di marzo, per i lavoratori che hanno figli a carico minorenni ovvero maggiorenni sino al ventunesimo anno d’età, nei confronti dei quali diventerà operativo il nuovo assegno unico e universale ai figli corrisposto direttamente dall’Inps e non più per il tramite del datore di lavoro (come avviene, sino a febbraio 2022, per l’assegno al nucleo familiare).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato