Sì alla detrazione del visto di conformità sui bonus minori con effetto retroattivo

In occasione del Videoforum di Italia Oggi del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’importante indicazione con riferimento alla detraibilità delle spese relative ai visti di conformità sui bonus edilizi minori.

Come noto, con la finalità di contrastare le frodi nel settore dei bonus edilizi, è stato emanato il DL 157/2021 (Decreto anti frodi), che ha previsto l’estensione a tutti i bonus edilizi dell’obbligo di acquisizione del visto di conformità. Dal 12 novembre 2021, nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è obbligatorio richiedere il visto di conformità non solo con riferimento al superbonus 110%, ma anche per le detrazioni collegate alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, per l’adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), nella quale è confluito anche il Decreto anti frodi, ha previsto che le spese sostenute dai contribuenti per tali visti sui bonus “minori” siano detraibili a partire dal 1° gennaio 2022.

E le spese sostenute nel periodo 12 novembre – 31 dicembre 2021 quando era in vigore esclusivamente il Decreto anti frodi sono detraibili oppure no?

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’incontro con la stampa del 25 gennaio 2022, ha risposto affermativamente: possono essere detratte le spese indipendentemente dal momento dell’effettivo sostenimento. Effetto retroattivo pieno, esattamente come per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sul superbonus 110%.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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