Superbonus e bonus edili vivono un momento difficile in seguito all’emanazione di numerosi atti normativi volti a contrastare le frodi e a vietare le cessioni multiple, unitamente alle notizie di indagini finanziarie su crediti inesistenti che coinvolgono imprese e professionisti. In tutto questo caos, riprende quota il vecchio schema che prevede l’utilizzo diretto in dichiarazione, anziché la monetizzazione immediata attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito. La legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), riprendendo alcune norme contenute nel decreto Antifrodi in materia di visto di conformità e asseverazione di congruità (D.L. 157/2021), ha introdotto alcune novità che analizziamo nei suoi aspetti salienti in vista dell’approssimarsi della stagione delle dichiarazioni fiscali.
L’utilizzo diretto in sede di dichiarazione dei redditi del superbonus 110% osserverà le seguenti regole, sviscerate anche nel documento di prassi n. 16/E del 29 novembre 2021:
- per le persone fisiche, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per i pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021, in ossequio al criterio di cassa;
- per le imprese, le società e gli enti commerciali che applicano solitamente il criterio di competenza, è necessario il visto di conformità per le fatture emesse dal 12 novembre 2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa).
Il visto di conformità non è necessario nei casi di:
- dichiarazione presentata direttamente dal contribuente alle Entrate, attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia (modello 730 o modello Redditi);
- oppure presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
In merito all’argomento in esame è il caso di precisare quanto segue:
- l’Agenzia ha confermato che il visto non è necessario anche se il modello 730 precompilato viene modificato dal contribuente;
- il visto di conformità non è richiesto per le rate residue relative alle spese sostenute nell’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021);
- il visto di conformità non deve essere richiesto neanche in caso di dichiarazioni integrative relative al 2020, anche se tali dichiarazioni vengono presentate dopo l’11 novembre 2021;
- è possibile richiedere il visto di conformità limitatamente alle spese relative ai dati inerenti il superbonus 110%;
- nel caso in cui il visto di conformità venga rilasciato per l’intera dichiarazione, come nel caso dei 730 presentati tramite un Caf o un professionista abilitato, oppure in caso di utilizzo in compensazione dei crediti Irpef o Ires e relative addizionali per importi superiori a euro 5.000, il visto generale assorbe altresì quello specifico inerente il superbonus del 110%;
- il costo per il rilascio del visto di conformità obbligatorio per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi per il superbonus del 110% dal 12 novembre 2021 è detraibile al 110%.
Tra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022, che sono state pubblicate il 28 gennaio, sotto forma di FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono detraibili soltanto le spese che riguardano l’apposizione del visto relativo al solo superbonus che devono essere evidenziate separatamente nel documento giustificativo.
Per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi o nel 730 dei bonus edili diversi da quelli agevolati al 110% non è necessario il visto di conformità né tantomeno la nuova asseverazione di congruità delle spese per la generalità degli interventi.
Resta ferma l’asseverazione di congruità prevista per interventi specifici di riqualificazione energetica di cui al DM 6.8.2020 (DM requisiti): per esempio, nel caso del bonus facciate eco con i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, comunque, l’asseverazione di congruità rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione, in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare (circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, paragrafo 1.2).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN