È stato differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, riconoscendo un periodo più ampio rispetto alla data originariamente prevista del 16 marzo.
La proroga è contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2022/35873, del 3 febbraio scorso, che attua gli art. 119 e 121 del DL 34/2020 con riferimento alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Lo slittamento del termine, si legge nelle motivazioni del provvedimento, è stato disposto per consentire a contribuenti e intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere la comunicazione, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022.
Si tratta di un provvedimento che rivede le modalità e i termini in ragione delle novità introdotte dall’art. 1 commi 28 e 29 della L. 234/2021 e dall’art. 28 del DL 4/2022. In particolare, le nuove misure prevedono:
- la riduzione della percentuale di detrazione del bonus facciate, che passa dal 90% al 60%;
- la mancata proroga della detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che possono quindi beneficiare solo del 110% se eseguiti congiuntamente al Superbonus come interventi trainati;
- l’abrogazione delle misure del DL n. 157/2021 e il conseguente obbligo del visto di conformità per tutte le opzioni che interessano gli interventi edilizi, con esclusione delle opere classificate come attività di “edilizia libera” e degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro;
- l’introduzione della detrazione al 75% per lavori di rimozione delle barriere architettoniche.
Il provvedimento accoglie le novità sui limiti alla cedibilità dei crediti relativi alle detrazioni edilizie introdotte dal decreto “Sostegni-ter” (Dl n. 4/2021). La nuova misura, in sintesi, prevede, a pena di nullità, che:
- nel caso di opzione per lo sconto, il fornitore che ha acquistato il credito possa effettuare una sola ulteriore cessione del credito stesso;
- nel caso di opzione per la cessione del credito, il cessionario non possa ulteriormente cedere il credito stesso;
- i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative previste dal Dl “Rilancio” possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con una FAQ e un comunicato stampa che anticipano il provvedimento in corso di approvazione, l’Agenzia delle Entrate allunga il termine indicato del 7 febbraio al 17 febbraio dell’anno in corso.
La comunicazione della cessione del credito segue il seguente iter procedurale:
- trasmissione effettuata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
- a seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni;
- la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In caso di errore, la comunicazione:
- può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio;
- entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente.
Oltre tale termine, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN