La Legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021, ha tolto definitivamente ogni dubbio sull’annosa questione del pagamento dell’IMU nel caso di coniugi residenti in Comuni diversi.
Come noto, ai fini IMU, si considera abitazione principale esente dall’imposta l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
La legge IMU è sempre stata chiara: se i coniugi stabiliscono dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale l’esenzione spetta soltanto per uno dei due immobili. Questo per quanto riguarda gli immobili situati nel medesimo Comune, ma se questi si trovano in Comuni differenti? In proposito il MEF si era espresso altrettanto chiaramente: nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune (ad esempio per esigenze lavorative), l’esenzione spetta per entrambi gli immobili.
A questo orientamento però negli anni si è opposta la Corte di Cassazione che, con svariate sentenze, ha ribadito che nel caso di residenze e dimore distinte in Comuni diversi, nessuno dei due immobili appartenenti ai coniugi può essere considerato abitazione principale esente IMU. Orientamento eccessivamente penalizzante che, esprimendo una forte disparità di trattamento tra le due casistiche, negli ultimi anni ha creato non poche perplessità tra contribuenti e consulenti fiscali.
L’art, 5-decies, comma 1, del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, interviene escludendo a priori la distinzione delle due casistiche, con la dichiarata finalità di eliminare la disparità di trattamento che si era venuta a creare con le sentenze della Cassazione. Pertanto, secondo la nuova norma, nel caso in cui i coniugi abbiano due residenze diverse è possibile godere dell’esenzione dal pagamento dell’imposta soltanto per uno dei due immobili. Questo a prescindere dai Comuni in cui sono localizzate le unità immobiliari.
La scelta va fatta in sede di compilazione della dichiarazione IMU riferita al 2022, barrando il campo 15 relativo all’esenzione e riportando nel campo annotazioni “abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019”.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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