Il periodo caratterizzato dalle conseguenze della pandemia da COVID-19 ha comportato molte proroghe nei tempi di assolvimento degli obblighi tributari, ma ciò è avvenuto non solo a favore dei contribuenti ma anche a favore dell’Amministrazione finanziaria.
Con l’art. 157 del c.d. “Decreto Rilancio” è stato previsto un lungo lasso di tempo tra la data di emanazione dell’atto tributario e la sua notificazione.
Tra le altre casistiche, spiccano gli atti elencati al comma 1 e cioè quelli:
• di accertamento
• di contestazione
• di irrogazione delle sanzioni
• di recupero dei crediti d’imposta
• di liquidazione
• di rettifica e liquidazione
per i quali, nel caso in cui i termini di decadenza fossero scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre dell’anno 2020, dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma potranno essere notificati nel periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Sono fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza oppure necessari al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
La disposizione è stata emanata nonostante l’art. 3 comma 3 dello Statuto del contribuente preveda l’improrogabilità dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta; il legislatore ha previsto la deroga in questione per favorire l’adempimento dei contribuenti alla luce della difficile situazione venutasi a creare a seguito della pandemia da COVID-19.
Inoltre, il citato art. 157 ha espressamente previsto che, ai fini dei termini temporali sopra esposti, non si tiene conto della sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. n. 18/2020, che opera per il periodo 8 marzo – 31 maggio dell’anno 2020.
Prima di giungere alle conclusioni, si deve ricordare che, fino al periodo d’imposta 2015, i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento sono stati fissati al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Pertanto, i termini di decadenza in scadenza alla data del 31 dicembre 2020 i cui atti accertativi, emessi entro il 31 dicembre 2020, potranno essere notificati fino al 28 febbraio 2022, riguardano:
• il periodo d’imposta 2014 (modello UNICO 2015) nel caso di dichiarazione omessa;
• il periodo d’imposta 2015 (modello UNICO 2016) nel caso di dichiarazione presentata regolarmente.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo