Il Legislatore, con Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato sino al 28 febbraio 2022 il diritto per i cosiddetti lavoratori fragili di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Sono considerati lavoratori fragili, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 18/2020, i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi quei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi Legge n. 104/1992.
Tuttavia, l’articolo 17 del D.L. n. 221/2021 ha espressamente previsto la proroga della disciplina di cui al Decreto Cura Italia sino alla data di adozione del Decreto del Ministero della Salute, con il quale individuare le patologie in presenza delle quali il lavoratore svolge di norma la prestazione lavorativa in modalità agile e, comunque non oltre il 28 febbraio.
Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha adottato il predetto Decreto in data 4 febbraio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio), elencando le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, nel rispetto della disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente.
Il lavoratore può essere adibito anche a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi vigenti applicabili, ovvero a specifiche attività di formazione professionale svolte da remoto.
A seguito dell’emanazione del Decreto, pertanto, i lavoratori fragili sono da considerarsi esclusivamente quei soggetti affetti da una delle patologie ovvero che si trovino in una delle condizioni elencante nel provvedimento e non più i soggetti rientranti nella definizione più generale di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 D.L. n. 18/2020 (dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione medico-legale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, inclusi quei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi Legge n. 104/1992).
L’esistenza delle patologie e condizioni di cui sopra deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Alla luce del Decreto del Ministero della Salute e, in assenza di ulteriori chiarimenti, data la prossima scadenza, salvo ulteriori proroghe, del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione in modalità agile ci si chiede se coloro che prestano attività lavorativa in regime di smart working per effetto della normativa di cui al D.L. n. 18/2020 possano continuare ad usufruire di tale regime in assenza di ulteriori certificazioni.
Sul punto si ritiene che i soggetti fragili in regime di smart working, che non siano affetti da una delle patologie di cui al nuovo Decreto del Ministero della Salute, possano continuare a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile qualora il datore di lavoro non richieda ulteriori certificazioni ai sensi del Decreto del 4 febbraio 2022.
Il Legislatore, infatti, intende comunque promuovere l’utilizzo del lavoro agile, quantomeno sino al termine dello stato di emergenza ad oggi fissato al 31 marzo 2022, soprattutto nei confronti di lavoratori affetti da particolari patologie, quale strumento di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato