È stato sottoscritto il tanto atteso decreto del Ministro della Transizione Ecologica che fissa i prezzi massimi applicabili per la maggior parte degli interventi di efficientamento energetico. Si tratta di un provvedimento che avrà un notevole impatto per quanto concerne l’asseverazione della congruità delle spese relative agli interventi edili, dal superbonus agli interventi cosiddetti minori. Analizziamo in dettaglio gli aspetti salienti della nuova disciplina in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dall’analisi degli articoli del decreto in commento nonché della complessa normativa inerente l’applicazione dei prezzi di cui al DM 6/8/2020 Requisiti, si evidenzia quanto segue:
- i criteri indicati si applicano ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sia in caso di fruizione diretta della detrazione che in caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
- il decreto contiene l’Allegato A con i prezzi massimi da applicare alle principali tipologie di beni che caratterizzano gli interventi di questo tipo in sostituzione dell’Allegato I del decreto Requisiti;
- l’ammontare massimo di spese agevolabili si determina, in via principale, applicando i prezzi massimi fissati dall’Allegato A. In via residuale, per le lavorazioni non contemplate in tale allegato, si applicheranno i prezzari regionali e Dei;
- il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente all’entrata in vigore;
- l’articolo 5 del decreto prevede che entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi stabiliti dall’Allegato A verranno aggiornati, tenendo conto degli esiti derivanti dal monitoraggio svolto da Enea e dei costi di mercato.
Un aspetto che ha comportato alcune preoccupazioni tra gli addetti ai lavori riguarda la circostanza che i prezzi indicati nel nuovo Allegato A non sono onnicomprensivi: in calce alla tabella contenuta nell’Allegato A, viene precisato come i costi si debbano considerare al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento che tengono altresì conto della zone climatiche.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN