Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali: arrivano nuovi chiarimenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nuova nota sull’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Come noto, in sede di conversione del Decreto fiscale (DL n. 146/2021), è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso in cui si scelga di impiegare in azienda lavoratori autonomi occasionali.

Nei mesi successivi alla conversione in Legge del decreto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le note n. 29 e n. 109, ha chiarito le modalità operative da seguire per l’invio dell’obbligo informativo e specificato quali sono i casi di esonero. Con la nota operativa n. 393 del 1° marzo è tornato sul tema, integrando quanto chiarito in precedenza proprio sui casi di esonero dall’obbligo comunicativo.

Si riportano le principali precisazioni fornite sotto forma di Faq.

Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, perchè l’obbligo di comunicazione, in quanto finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali, interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. Pertanto, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non sono compresi nell’obbligo.

Le guide turistiche, le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua e le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione?

Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva?

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva?

Sì, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?

La concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integra una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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