Con Decreto del 29 ottobre 2021, n. 205 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato le modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro gestiti in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete.
Le disposizioni contenute nel Decreto, pubblicato solo in data 22 febbraio 2022, trovano applicazione a partire dal giorno successivo alla sua applicazione.
I nuovi modelli per le comunicazioni obbligatorie
La normativa prevede che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, comprese quelle di distacco nell’ambito dei contratti di rete, debbano essere effettuate esclusivamente in via telematica mediante il modello “Unirete”, da parte di un solo soggetto coinvolto nel contratto di rete, appositamente incaricato.
Ai fini dell’abilitazione alla trasmissione delle predette comunicazioni, l’impresa referente dovrà allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, della medesima impresa referente.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è pronunciato con propria Nota del 22 febbraio 2022, n. 315, fornendo i primi chiarimenti in materia.
Infatti, l’INL ha specificato che, con riferimento ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla data del 23 febbraio 2022, in assenza di esplicite previsioni al riguardo, sarà possibile effettuare le predette comunicazioni entro il giorno 24 marzo.
Nella tabella sottostante si riepilogano i diversi modelli Unirete istituiti.
Regime di solidarietà delle imprese appartenenti alla rete
La stipula del contratto di rete e dell’accordo di codatorialità implica l’insorgenza:
- in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori;
- in capo ai co-datori l’obbligo di corrispondere la retribuzione spettante e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.
Pertanto, l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri, salvo facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.
Tuttavia, gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto sono formalmente riservati ad un’unica impresa. L’impresa referente, infatti, per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità sarà l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni.
Profili previdenziali ed assicurativi
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità si fa riferimento all’impresa di provenienza e l’imponibile retributivo è determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Pertanto, il lavoratore in regime di codatorialità, ai sensi dell’art. 2103 c.c., deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Il Decreto n. 205/2021 prevede, infine, un meccanismo di maggior tutela per il lavoratore. Infatti, laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese prevalentemente in favore di un’impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, prevede una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato