Decreto Milleproroghe e tassazione delle rendite finanziarie: dal criterio di cassa a quello della maturazione

Il Decreto Milleproroghe (DL 216/2011) introduce una norma di interpretazione andando a specificare che l’aliquota del 20%, prevista del DL 138/2011, sarà applicabile esclusivamente agli interessi maturati a partire del 2012.
Come è noto, il DL 138/2011 citato ha modificato radicalmente il sistema di tassazione delle rendite finanziarie introducendo un’unica aliquota del 20% in sostituzione delle precedenti del 27% e del 12,5%.

E questo è stato previsto con riferimento sia ai proventi di cui all’art. 44 del Tuir, sia ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, con alcune fattispecie che sono rimaste escluse dalla nuova aliquota di tassazione.
Per ciò che riguarda la decorrenza, il DL 138/2011 ha previsto il criterio generale di cassa prevedendo che ritenuta unica del 20% sia applicata ai redditi di capitale divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2012.

Ma per ciò che riguarda gli interessi sui conti e sui depositi bancari maturati nel 2011 – che normalmente vengono resi disponibili nel mese di gennaio 2012 – ci si è posti il problema di quale aliquota applicare: la vecchia in vigore sino al 31 dicembre 2011 oppure la nuova unica del 20%? Secondo il generico principio di cassa previsto dalla norma si sarebbe dovuto applicare l’aliquota del 20%, causando una rilevante riduzione del gettito erariale, ma il Decreto Milleproroghe è intervenuto in proposito occupandosi di questo regime transitorio.

Infatti, con l’art. 29, commi 2 e 3, è stata introdotta una norma interpretativa che ha fissato l’applicazione della ritenuta al 20% esclusivamente per gli interessi maturati a partire dal 2012, escludendo dunque quelli maturati nel 2011 ed erogati nel 2012.
Il comma 3 del medesimo art. 29, ha previsto invece che l’obbligo per i piccoli emittenti obbligazionari di operare la ritenuta al 20% “decorre dal 1 gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data”, intervenendo in tal modo sull’art. 2, comma 13, del DL 138/2011 che già aveva modificato l’art. 26 del DPR 600/73.

Appare evidente che attualmente ci sono due norme: una – quella del DL 138/2011 – basata sul “criterio di cassa”, che stabilisce che la nuova ritenuta al 20% si applica agli interessi divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 2, comma 9); l’altra – quella del Decreto Milleproroghe – basata sul “criterio della maturazione”, che invece impone l’aliquota al 20% solo per gli interessi maturati a partire dal 1 gennaio 2012, facendo così ritenere come ovvia conseguenza che su quelli maturati nel 2011, anche se corrisposti nel 2012, si possa serenamente applicare la vecchia aliquota.

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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