Antiriciclaggio: rafforzate le tutele sull’identità del segnalante di operazioni sospette

Rafforzando anche le sanzioni penali, il Decreto Milleproroghe interviene a tutelare maggiormente la riservatezza dei dati identificativi del segnalante e delle informazioni trasmesse.

Come è noto, nell’ambito della prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, un compito importante è affidato ai soggetti obbligati, in termini di segnalazione delle operazioni sospette.

Tra i soggetti obbligati sono compresi gli Iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, dei Consulenti del lavoro, Notai e Avvocati nell’ambito di alcune prestazioni specificate dalla legge, i Revisori legali e le Società di revisione. Ma non solo, poiché rientrano anche tutti coloro che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati.

A norma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta (cd. S.O.S.) quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Pertanto è chiaro che il soggetto obbligato alla segnalazione di operazione sospetta che si trovi nella situazione di dovere effettuare la trasmissione dell’informazione che possiede, si preoccupi delle sorti della conoscenza del suo nominativo.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha già dedicato il titolo II capo III del provvedimento (Obblighi di segnalazione – artt. da 35 a 41) a tutela di questa situazione ed anche un richiamo nella parte riguardante le sanzioni (penali).

Ma nonostante ciò il legislatore ha ritenuto di dovere puntualizzare ulteriormente alcuni importanti particolari della questione e lo ha fatto, in occasione dell’emanazione del Decreto Milleproroghe D.L. n.228/2021 conv. in L. n.15/2022 .

Specificatamente il testo riporta la rivisitazione del comma 3 e l’introduzione di un nuovo comma 3bis dell’art.38 del D.Lgs. n. 231/2007.

A seguito delle superiori novità, è previsto che in ogni fase del procedimento, l’Autorità giudiziaria adotti le misure necessarie ad assicurare che l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse, il loro contenuto e l’identità dei segnalanti, siano mantenuti riservati.

In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, a meno che, ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU (Financial Intelligence Unit – in Italia corrispondente alla U.I.F., l’Unità di informazione Finanziaria).

E ancora, col comma 3bis, si prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l’identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione del segnalante”.

Da non dimenticare che l’art. 55 del predetto D.Lgs. n. 231/2007 punisce chi viola il divieto di comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione e delle eventuali successive fasi informative o di approfondimento, con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da € 5.000 a € 30.000.

C’è da dire, però, che l’art. 39 del D.Lgs. n. 231/2007, intitolato “Divieto di comunicazioni inerenti le S.O.S.”, contiene anche delle deroghe a quanto sopra citato.

Infatti, la comunicazione dell’avvenuta segnalazione e fasi conseguenziali è consentita tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione però che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2007.

Lo stesso vale nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione che coinvolgano due o più professionisti, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2007.

È bene sapere però che le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo