A seguito dell’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli, a partire dal 1° marzo 2022, molte delle misure riconosciute a sostegno del nucleo familiare sono state abrogate (come ad esempio il premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore, le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni per figli a carico). Chi potrà ancora beneficiare degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni familiari?
Con riferimento alle prestazioni di assegni per il nucleo familiare e di assegni familiari, invece, a partire dal 1° marzo 2022:
- non saranno più riconosciute a favore di nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’assegno unico e universale;
- continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Il Decreto Legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell’assegno unico e universale per i figli, ha inoltre previsto, sempre a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni degli assegni familiari.
Pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda per il riconoscimento di assegni familiari dal 1° marzo 2022, si possono distinguere due diverse ipotesi:
- se la domanda è presentata per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare (in tali ipotesi in presenza dei requisiti previsti per legge il richiedente avrà diritto all’assegno unico e universale per i figli);
- se la domanda, invece, è presentata per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 anni, per il quale si ha diritto all’assegno unico e universale, ovvero un figlio con disabilità a carico senza limiti di età e qualora i controlli, anche automatizzati, diano esiti negativi sul riconoscimento dell’assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’istanza per le prestazioni di assegni familiari per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nel rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento dei predetti assegni.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato